Art. 14 Trasmissione alla commissione e applicazione 1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti e' trasmessa alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Il presente decreto si applica dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto attributo dalla Commissione.