Art. 14 
 
            Trasmissione alla commissione e applicazione 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (UE)  n.  2022/2472  e
dell'art. 9 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  la  sintesi  delle
informazioni relative al presente regime di aiuti e'  trasmessa  alla
Commissione mediante il sistema di notifica elettronica  entro  dieci
giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. Il presente decreto si  applica  dalla  data  di  ricezione  del
numero di identificazione dell'aiuto attributo dalla Commissione.