Art. 15 Disposizioni transitorie 1. Con riferimento all'annualita' 2023, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente decreto e' fissato al 30 settembre 2023, entro e non oltre le ore 23,59, a pena di esclusione. 2. Le domande di contributo possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero del numero di identificazione dell'aiuto attribuito dalla commissione. 3. L'allegato B) al presente decreto, nonche' il precedente comma 1, possono essere modificati con decreti della direzione generale nel rispetto della procedura prevista dall'art. 14 del presente decreto.