Art. 15 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Con  riferimento  all'annualita'  2023,  il  termine   per   la
presentazione delle domande di contributo di cui al presente  decreto
e' fissato al 30 settembre 2023, entro e non oltre le  ore  23,59,  a
pena di esclusione. 
  2. Le domande di contributo possono essere presentate dal giorno di
pubblicazione  sul  sito  internet  del  Ministero  del   numero   di
identificazione dell'aiuto attribuito dalla commissione. 
  3. L'allegato B) al presente decreto, nonche' il  precedente  comma
1, possono essere modificati con decreti della direzione generale nel
rispetto della procedura prevista dall'art. 14 del presente decreto.