Art. 16 
 
              Copertura finanziaria e entrata in vigore 
 
  1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto  si  fa
fronte mediante l'utilizzo delle  risorse  finanziarie  iscritte  sul
capitolo 2087 polizia giudiziaria 02 per le iniziative di Lettera A e
sul capitolo 7302 polizia giudiziaria 08 per le iniziative di lettera
B. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero. 
    Roma, 11 luglio 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1217