Art. 16 Copertura finanziaria e entrata in vigore 1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 2087 polizia giudiziaria 02 per le iniziative di Lettera A e sul capitolo 7302 polizia giudiziaria 08 per le iniziative di lettera B. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero. Roma, 11 luglio 2023 Il Ministro: Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1217