Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa  dell'Unione  in
materia di aiuti di Stato, citata nelle  premesse,  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione di  contributi,  da  parte  dell'Ufficio
PQAI IV, finalizzati a: 
    a) sviluppare azioni di  valorizzazione  volte  ad  accrescere  e
migliorare la divulgazione delle informazioni  relative  all'origine,
alla reputazione, alla qualita' e/o alle  altre  caratteristiche  dei
prodotti designati da DOP o IGP; 
    b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare  mediante
azioni  di  formazione  professionale,  condivisione  delle  migliori
pratiche  e  acquisizione  di  competenze,  nonche'  le   azioni   di
informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP; 
    c) sostenere progetti di  ricerca  e  sviluppo,  anche  sotto  il
profilo della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica, aventi
ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la  salvaguardia
dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso
legittimo e corretto delle relative denominazioni  sul  mercato,  nel
commercio elettronico e  nei  nomi  di  dominio,  anche  al  fine  di
favorire  la  tutela  dei  corrispondenti   diritti   di   proprieta'
intellettuale.