Art. 2 Finalita' 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, finalizzati a: a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine, alla reputazione, alla qualita' e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP; b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonche' le azioni di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP; c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprieta' intellettuale.