Art. 3 
 
         Attivita', costi ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1. Per la realizzazione delle finalita'  indicate  all'art.  2  del
presente decreto, possono essere finanziate: 
    a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o  ad
incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni  di  informazione  dei
prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative  di  lettera
A»), attraverso le seguenti attivita': 
      a.1) organizzazione e partecipazione  a  fiere,  esposizioni  e
concorsi, nel rispetto delle condizioni  previste  dall'art.  24  del
regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art.  19
del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
      a.2)  pubblicazioni  destinate  a  sensibilizzare   il   grande
pubblico  in  merito  ai  prodotti  agricoli,  nel   rispetto   delle
condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472; 
      a.3)  attivita'  dimostrative,   azioni   di   informazione   e
promozione dell'innovazione, nonche' scambi interaziendali  di  breve
durata e visite di aziende agricole, nel  rispetto  delle  condizioni
previste dall'art.  21  del  regolamento  (UE)  n.  2022/2472  per  i
prodotti agricoli; 
    b) iniziative volte a sostenere  la  formazione  professionale  e
l'acquisizione di competenze, nonche' progetti di ricerca e  sviluppo
aventi ad  oggetto  la  produzione,  la  commercializzazione  e/o  la
salvaguardia dei  prodotti  designati  da  DOP  o  IGP  (di  seguito,
«iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attivita': 
      b.1) formazione  professionale  e  acquisizione  di  competenze
(come corsi di formazione,  seminari,  conferenze  e  coaching),  nel
rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento  (UE)
n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli  e  alimentari,  che
esclude gli aiuti per la formazione  organizzata  dalle  imprese  per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria; 
      b.2) progetti di ricerca e sviluppo,  anche  sotto  il  profilo
della sostenibilita' ambientale,  sociale  ed  economica,  aventi  ad
oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei
prodotti designati da DOP o IGP,  incluso  il  monitoraggio  sull'uso
legittimo e corretto delle relative denominazioni  sul  mercato,  nel
commercio elettronico e  nei  nomi  di  dominio,  anche  al  fine  di
favorire  la  tutela  dei  corrispondenti   diritti   di   proprieta'
intellettuale, nel rispetto delle condizioni  previste  dall'art.  38
del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art.
25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e
alimentari. 
  2. Le domande di contributo, da  presentare  distintamente  per  le
iniziative di Lettera A e per le iniziative  di  Lettera  B,  possono
riguardare una o piu' attivita' di cui al precedente comma 1. 
  3.  I  costi  ammissibili,  elencati  distintamente  per   ciascuna
tipologia  di  attivita'  prevista  dal  precedente  comma  1,   sono
riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto
stabilito dagli  articoli  21,  24  e  38  del  regolamento  (UE)  n.
2022/2472 e dagli articoli 19,  25  e  31  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014. 
  4.  I  contributi  di  cui  al  presente  decreto   sono   concessi
esclusivamente  sulla  base  del  rimborso  dei   costi   ammissibili
effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario. 
  5. L'intensita' di aiuto e' limitata: 
    a) nel caso delle iniziative di lettera A: 
      al 50% dei costi ammissibili, per le attivita' di cui al  punto
a.1) del precedente  comma  1,  svolte  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento (UE) n.  651/2014  per  gli  altri  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
      al 70% dei costi ammissibili, per le attivita' di cui ai  punti
a.1), a.2) e a.3) del precedente  comma  1,  svolte  ai  sensi  degli
articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n.  2022/2472  per  i  prodotti
agricoli; 
    b) nel caso delle iniziative di lettera B: 
      al 70% dei costi ammissibili, per le attivita' di cui ai  punti
b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25
e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli
e alimentari; 
      al 90% dei costi ammissibili, per le attivita' di cui ai  punti
b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21
e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.