Art. 5 Soggetti richiedenti 1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti: a) Consorzi di tutela; b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela; c) Associazioni temporanee tra uno o piu' soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o piu' soggetti di cui alla precedente lettera b). d) Associazioni temporanee tra uno o piu' soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purche' questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP. 2. I soggetti richiedenti, di cui al precedente comma 1, per ciascun anno, possono presentare una sola domanda di contributo per le iniziative di lettera A e/o una sola domanda di contributo per le iniziative di Lettera B, di cui all'art. 3 del presente decreto. 3. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), possono far parte di una sola associazione temporanea tra quelle previste dal precedente comma 1, lettere c) o d). In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico. Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresi', agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d). 4. Non e' ammessa da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). In quest'ultima ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresi', agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).