Art. 5 
 
                        Soggetti richiedenti 
 
  1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo,  ai  sensi  del
presente decreto, i seguenti soggetti: 
    a) Consorzi di tutela; 
    b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela; 
    c) Associazioni temporanee tra uno o piu' soggetti  di  cui  alla
precedente lettera a) e/o uno o piu' soggetti di cui alla  precedente
lettera b). 
    d) Associazioni temporanee tra uno o piu' soggetti  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo
operanti nel settore delle DOP e IGP,  purche'  questi  ultimi  siano
privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela
e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP. 
  2. I soggetti richiedenti,  di  cui  al  precedente  comma  1,  per
ciascun anno, possono presentare una sola domanda di  contributo  per
le iniziative di lettera A e/o una sola domanda di contributo per  le
iniziative di Lettera B, di cui all'art. 3 del presente decreto. 
  3. I soggetti di cui al  precedente  comma  1,  lettere  a)  e  b),
possono far parte di una  sola  associazione  temporanea  tra  quelle
previste dal precedente comma 1, lettere c) o d). In caso  contrario,
si considera  validamente  proposta  soltanto  la  prima  domanda  di
contributo presentata in ordine cronologico. Le disposizioni previste
dai periodi precedenti ai applicano, altresi', agli altri organismi a
carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al
precedente comma 1, lettera d). 
  4. Non e' ammessa da parte dei soggetti di cui al precedente  comma
1, lettere a) e b), la presentazione di domande di contributo sia  in
forma individuale, sia come componenti di un'associazione  temporanea
ai sensi del precedente comma 1, lettere c)  o  d).  In  quest'ultima
ipotesi, si considera validamente proposta  soltanto  la  domanda  di
contributo presentata come componente dell'associazione temporanea ai
sensi del precedente comma  1,  lettere  c)  o  d).  Le  disposizioni
previste dai periodi precedenti ai applicano,  altresi',  agli  altri
organismi a carattere associativo operanti nel settore  delle  DOP  e
IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).