Art. 7 
 
                  Requisiti dei soggetti proponenti 
 
  1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 5  del  presente  decreto
devono possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi  e  strumenti
idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative  proposte,
nonche' eventuali esperienze acquisite o  in  corso  nei  settori  di
attivita' di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  presente  decreto.  I
predetti soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere  i  seguenti
requisiti: 
    a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 
    b) non trovarsi in stato di fallimento, di  liquidazione  coatta,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione  equivalente
ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
    c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle
norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e  di  ogni  altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
    d)  avere  una  posizione  contributiva  regolare,   cosi'   come
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC); 
    e) essere in regola con gli adempimenti fiscali; 
    f) non avere contenziosi con la pubblica amministrazione; 
    g) avere restituito le somme eventualmente dovute  a  seguito  di
provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dalla  pubblica
amministrazione; 
    h) non essere un'impresa in difficolta'  ai  sensi  dell'art.  2,
punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    i) non essere destinatario di un ordine di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione della  commissione  che  dichiara
gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con
il mercato interno. 
  2. Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di  contributi  di
cui al presente decreto i soggetti richiedenti: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; 
    b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza
definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
vigente alla data di presentazione della domanda. 
  3. I soggetti richiedenti attestano il possesso  dei  requisiti  di
cui al comma 1, nonche' l'assenza delle cause di esclusione di cui al
comma 2 del presente articolo tramite presentazione,  all'atto  della
domanda di contributo, di un'apposita dichiarazione resa nelle  forme
previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
  4. Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo sia  presentata  da
un'associazione temporanea di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere c)
o d), le dichiarazioni di cui al precedente  comma  3  devono  essere
presentate per ogni soggetto componente della  medesima  associazione
temporanea.