Art. 9 
 
Iter  istruttorio  e  determinazione  dei  soggetti  beneficiari  del
                             contributo 
 
  1. Con provvedimento della  direzione  generale  e'  istituita  una
commissione di valutazione, che provvede a  verificare  e  dichiarare
l'ammissibilita'  delle  domande  di  contributo,  comprensive  della
necessaria documentazione allegata alle stesse, nonche' a valutare le
domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna  di  esse  un
punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all'allegato A) al
presente decreto. 
  2. Ai componenti della  suddetta  commissione  di  valutazione  non
vengono corrisposti  compensi,  indennita',  gettoni  di  presenza  e
rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati. 
  3. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno  ottenuto  un
punteggio maggiore o uguale a 30 punti, purche' abbiano  ottenuto  un
punteggio non inferiore a 5 punti per il criterio «a) Coerenza  degli
obiettivi e delle attivita' descritte nella domanda di contributo con
il raggiungimento di una o piu' delle finalita' previste nell'art.  2
del decreto» e un punteggio non inferiore a 4 punti per  il  criterio
«d)  Misurabilita'  degli  obiettivi  descritti  nella   domanda   di
contributo  e  verificabilita'  del   raggiungimento   degli   stessi
attraverso  indicatori  di  risultato   attendibili,   pertinenti   e
precisi». 
  4. Nel caso di progetti, relativi al presente decreto, non  portati
a termine nell'ultimo biennio vengono detratti 10 punti. 
  5.  I  soggetti  beneficiari  sono  individuati  con   decreto   di
approvazione delle  graduatorie  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero. 
  6.  Ai  soggetti  richiedenti  non  presenti  in   graduatoria   e'
comunicato il punteggio attribuito dalla commissione di  valutazione,
entro trenta giorni dal termine dei lavori della stessa. 
  7. L'idoneita' delle domande di contributo presentate non  comporta
l'ammissione  a  contributo,  qualora  non  vi  siano  disponibilita'
finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio. 
  8.  La  ripartizione  dei  fondi  disponibili  e'   approvata   con
provvedimento  della  Direzione  generale,   distintamente   per   le
iniziative di lettera A e le  iniziative  di  lettera  B,  in  misura
direttamente proporzionale rispetto  al  punteggio  attribuito  dalla
commissione, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in
corso. La predetta ripartizione dei  fondi  e'  pubblicata  sul  sito
internet del Ministero. 
  9. La percentuale massima  di  contributo  da  erogare  non  supera
l'intensita' di aiuto, prevista per ciascuna tipologia di  attivita',
nell'art. 3, comma 5, del presente decreto.