Art. 9 Iter istruttorio e determinazione dei soggetti beneficiari del contributo 1. Con provvedimento della direzione generale e' istituita una commissione di valutazione, che provvede a verificare e dichiarare l'ammissibilita' delle domande di contributo, comprensive della necessaria documentazione allegata alle stesse, nonche' a valutare le domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna di esse un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all'allegato A) al presente decreto. 2. Ai componenti della suddetta commissione di valutazione non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati. 3. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 30 punti, purche' abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 5 punti per il criterio «a) Coerenza degli obiettivi e delle attivita' descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o piu' delle finalita' previste nell'art. 2 del decreto» e un punteggio non inferiore a 4 punti per il criterio «d) Misurabilita' degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilita' del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi». 4. Nel caso di progetti, relativi al presente decreto, non portati a termine nell'ultimo biennio vengono detratti 10 punti. 5. I soggetti beneficiari sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito internet del Ministero. 6. Ai soggetti richiedenti non presenti in graduatoria e' comunicato il punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, entro trenta giorni dal termine dei lavori della stessa. 7. L'idoneita' delle domande di contributo presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilita' finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio. 8. La ripartizione dei fondi disponibili e' approvata con provvedimento della Direzione generale, distintamente per le iniziative di lettera A e le iniziative di lettera B, in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla commissione, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in corso. La predetta ripartizione dei fondi e' pubblicata sul sito internet del Ministero. 9. La percentuale massima di contributo da erogare non supera l'intensita' di aiuto, prevista per ciascuna tipologia di attivita', nell'art. 3, comma 5, del presente decreto.