Art. 3 
 
Modalita'  di  rendicontazione  e  liquidazione  dei  contributi   di
  autonoma  sistemazione  e  di  rimborso   degli   oneri   sostenuti
  direttamente dai comuni 
 
  1. Ai fini della rendicontazione e liquidazione dei contribuiti  di
autonoma sistemazione i comuni interessati trasmettono, all'indirizzo
di  Posta  elettronica  certificata  del  Commissario   straordinario
(commissarioricostruzione@pec.governo.it): 
    a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 -  31
ottobre 2023; 
    b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre  2023  -
31 gennaio 2024; 
    c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 -  30
aprile 2024; 
    d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio  2024  -  30
giugno 2024, 
    l'elenco riepilogativo delle domande per le quali  dovra'  essere
erogato il contributo,  utilizzando  lo  schema  in  allegato,  parte
integrante della presente ordinanza,  unitamente  alla  richiesta  di
trasferimento delle  risorse  finanziarie  idonee  ad  assicurare  la
relativa copertura. 
  2.  In  relazione  all'elenco  riepilogativo   delle   domande   di
contributo per l'autonoma sistemazione - di cui al precedente comma 1
- pervenute, la struttura di supporto  al  Commissario  straordinario
alla  ricostruzione   provvede   al   trasferimento   delle   risorse
finanziarie necessarie direttamente sui  conti  correnti  dei  comuni
interessati. 
  3. I comuni, ad avvenuto trasferimento delle  risorse  finanziarie,
dovranno provvedere con la massima tempestivita'  alla  liquidazione,
del contributo di autonoma  sistemazione  agli  interessati  ed  alla
rendicontazione delle somme, attraverso la trasmissione  dei  mandati
di pagamento debitamente quietanzati,  al  Commissario  straordinario
entro l'ultimo giorno del mese di riferimento. 
  4. Ai fini della copertura finanziaria degli  oneri  sostenuti  dai
comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari
che hanno  provveduto  autonomamente  alla  propria  sistemazione,  i
relativi dati sono riportati negli elenchi riepilogativi  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  5. Ai fini della copertura finanziaria degli  oneri  sostenuti  dai
comuni, in caso di sistemazione dei nuclei familiari  in  alloggi  da
essi  reperiti,  i  comuni  interessati  provvedono  a  quantificarne
l'ammontare in apposito atto  amministrativo  in  cui  devono  essere
specificati: l'importo dei canoni di  locazione  ed  eventuali  oneri
accessori; gli estremi degli atti amministrativi  di  liquidazione  e
dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli
immobili locati; il  numero  dei  nuclei  familiari,  il  numero,  le
generalita' e la data di nascita dei relativi  componenti  e  se  tra
questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi  calamitosi
erano di eta' superiore ai sessantacinque anni, portatori di handicap
o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per
cento. Copia  conforme  all'originale  di  tale  atto  dovra'  essere
trasmessa dal comune, nel rispetto dei termini di  cui  al  comma  1,
unitamente a nota formale di richiesta di trasferimento delle risorse
finanziarie a relativa copertura. 
  6. La struttura  di  supporto  al  Commissario  straordinario  alla
ricostruzione potra', per le istanze non  sottoposte  a  verifica  in
fase di istruttoria da parte dei comuni, effettuare dei  controlli  a
campione.