Art. 3 Modalita' di rendicontazione e liquidazione dei contributi di autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dai comuni 1. Ai fini della rendicontazione e liquidazione dei contribuiti di autonoma sistemazione i comuni interessati trasmettono, all'indirizzo di Posta elettronica certificata del Commissario straordinario (commissarioricostruzione@pec.governo.it): a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 - 31 ottobre 2023; b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre 2023 - 31 gennaio 2024; c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 - 30 aprile 2024; d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio 2024 - 30 giugno 2024, l'elenco riepilogativo delle domande per le quali dovra' essere erogato il contributo, utilizzando lo schema in allegato, parte integrante della presente ordinanza, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie idonee ad assicurare la relativa copertura. 2. In relazione all'elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione - di cui al precedente comma 1 - pervenute, la struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie direttamente sui conti correnti dei comuni interessati. 3. I comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, dovranno provvedere con la massima tempestivita' alla liquidazione, del contributo di autonoma sistemazione agli interessati ed alla rendicontazione delle somme, attraverso la trasmissione dei mandati di pagamento debitamente quietanzati, al Commissario straordinario entro l'ultimo giorno del mese di riferimento. 4. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, i relativi dati sono riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai comuni, in caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi da essi reperiti, i comuni interessati provvedono a quantificarne l'ammontare in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalita' e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano di eta' superiore ai sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento. Copia conforme all'originale di tale atto dovra' essere trasmessa dal comune, nel rispetto dei termini di cui al comma 1, unitamente a nota formale di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura. 6. La struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione potra', per le istanze non sottoposte a verifica in fase di istruttoria da parte dei comuni, effettuare dei controlli a campione.