Art. 4 
 
           Variazioni comportanti l'aumento, la riduzione 
                   o la sospensione del contributo 
 
  1.  Le  variazioni  comportanti  l'aumento,  la  riduzione   o   la
sospensione del contributo, nei  casi  disciplinati  dalla  direttiva
emanata dal Commissario delegato  della  Regione  Emilia-Romagna  con
decreto n. 74 del 28 maggio 2023, devono essere comunicate al  comune
presso cui e' stata  presentata  la  domanda,  attraverso  una  delle
modalita' previste per la presentazione delle istanze,  entro  cinque
giorni dalla data in cui si verificano. 
  2. I comuni provvedono a verificare la documentazione,  chiedendone
l'eventuale integrazione e dando  riscontro  agli  interessati  nelle
stesse modalita' previste per la prima istruttoria. 
  3. Sulle richieste di variazione di  cui  al  presente  articolo  i
comuni effettueranno un controllo a  campione  circa  la  veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione   e   atto   di
notorieta'  rese,  nella  misura  stabilita  da  ciascun  comune   in
relazione  al  numero  di  richieste  presentate  e,  comunque,   non
inferiore al 20 per cento delle stesse. 
  4. In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di  ritardata
o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato  la
riduzione o la sospensione del contributo, i comuni  provvederanno  a
richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme   indebitamente
percepite. 
  5. Le variazioni alle  domande  di  contributo  saranno  comunicate
nelle modalita' previste dall'art. 3, comma 1.