Art. 4 Variazioni comportanti l'aumento, la riduzione o la sospensione del contributo 1. Le variazioni comportanti l'aumento, la riduzione o la sospensione del contributo, nei casi disciplinati dalla direttiva emanata dal Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna con decreto n. 74 del 28 maggio 2023, devono essere comunicate al comune presso cui e' stata presentata la domanda, attraverso una delle modalita' previste per la presentazione delle istanze, entro cinque giorni dalla data in cui si verificano. 2. I comuni provvedono a verificare la documentazione, chiedendone l'eventuale integrazione e dando riscontro agli interessati nelle stesse modalita' previste per la prima istruttoria. 3. Sulle richieste di variazione di cui al presente articolo i comuni effettueranno un controllo a campione circa la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorieta' rese, nella misura stabilita da ciascun comune in relazione al numero di richieste presentate e, comunque, non inferiore al 20 per cento delle stesse. 4. In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato la riduzione o la sospensione del contributo, i comuni provvederanno a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 5. Le variazioni alle domande di contributo saranno comunicate nelle modalita' previste dall'art. 3, comma 1.