Art. 3 
 
                    Credito d'imposta concedibile 
 
  1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art.
1, comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito  d'imposta,  nella
misura massima del 12 per cento delle  spese  sostenute  nel  secondo
trimestre dell'anno 2022 per  l'acquisto  di  gasolio  impiegato  dai
soggetti di cui all'art. 2 in veicoli di categoria euro V o superiore
di massa complessiva pari o superiore a  7,5  tonnellate,  utilizzati
per l'esercizio delle predette attivita', al netto  dell'imposta  sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 
  2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi  entro  e
non oltre il termine previsto dal punto 61 della  Sezione  2.1  della
comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo  2023  final
e, essendo  finalizzati  ad  attenuare  gli  aumenti  eccezionalmente
marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo  limitato,
sono compatibili con il  mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE. 
  3. Il credito di imposta e' cumulabile con altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.