Art. 3 Credito d'imposta concedibile 1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento delle spese sostenute nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato dai soggetti di cui all'art. 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 final e, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. 3. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.