Art. 4 Procedura di concessione del credito d'imposta 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del credito d'imposta concedibile, nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta. 2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalita' per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all'art. 2. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio e' stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa. 3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 e' implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 5. Con decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni. 7. All'esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu' decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie dando immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente. 8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.