Art. 4 
 
           Procedura di concessione del credito d'imposta 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli
atti necessari per l'individuazione dei  soggetti  beneficiari  della
presente  misura,  della   determinazione   del   credito   d'imposta
concedibile, nonche'  della  approvazione  degli  atti  necessari  al
riconoscimento del relativo credito d'imposta. 
  2. Con successivo decreto direttoriale a cura del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini  e  modalita'
per la presentazione delle istanze da  parte  delle  imprese  di  cui
all'art. 2. L'istanza  e'  presentata  per  il  tramite  di  apposita
piattaforma informatica che consente di  inserire  i  dati  necessari
alla  determinazione   del   credito   concedibile:   identificazione
dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, somme
spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio e'
stato acquistato. Le spese si  considerano  effettivamente  sostenute
secondo quanto previsto dall'art. 109 del testo unico  delle  imposte
sui redditi  di  cui  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili  adottati
dall'impresa. 
  3. La piattaforma informatica di cui al  comma  2  e'  implementata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con
le risorse gia' previste  a  legislazione  vigente,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica. 
  5.  Con  decreto  direttoriale   a   cura   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  definite  le  modalita'  per
l'effettuazione delle  verifiche  circa  il  rispetto  dei  requisiti
previsti dal precedente art. 2. 
  6. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai
sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e
successive modifiche e integrazioni. 
  7. All'esito degli adempimenti di cui  al  comma  6,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu'  decreti
direttoriali, il contributo riconosciuto  alle  imprese  beneficiarie
dando immediata comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato
dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente
i relativi dati all'Agenzia delle entrate,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati  sul  sito
del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella  pagina
dell'amministrazione trasparente. 
  8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie  del
credito d'imposta avviene, in ogni caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 2,  secondo  l'ordine  di  arrivo  delle
richieste, nei limiti delle medesime risorse.