Art. 5 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il  modello  F24  unicamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il  credito  d'imposta
concesso e' disponibile decorsi dieci giorni dalla  trasmissione  dei
dati di cui all'art. 6, comma 1. 
  2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione
non eccede l'importo concesso dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 
  3. Non si applicano i limiti di cui all'art.  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono
trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio».