Art. 6 
 
                        Trasmissione di dati 
 
  1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette
all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche   definite
d'intesa,  l'elenco  delle  imprese  ammesse  a  fruire  del  credito
d'imposta  con  l'indicazione  dell'importo  del  credito   d'imposta
concesso. Con  le  stesse  modalita'  sono  comunicate  le  eventuali
variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 
  2.  L'Agenzia  delle   entrate   trasmette   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con modalita' telematiche  e  secondo
termini  definiti  d'intesa,  l'elenco  delle   imprese   che   hanno
utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta,  con  i  relativi
importi.