Art. 6 Trasmissione di dati 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.