Art. 2 
 
Funzioni corrispondenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna -
  Commissario delegato nominato ai sensi dell'art.  25  del  medesimo
  codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che  cessano  in
  conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1. 
 
  1. In conseguenza di quanto stabilito dall'art.  1,  il  Presidente
della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato nominato ai sensi
di quanto previsto dall'art. 25 del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018,  n.  1,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   cessa
dall'esercizio delle seguenti corrispondenti funzioni: 
    a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti
per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018 ulteriori  rispetto
a quelli previsti dall'art. 1, comma 1 (OCDPC n.  992/2023,  art.  1,
commi 5 e seguenti); 
    b. regolazione, assegnazione  ed  erogazione  del  contributo  di
autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati oltre le attivita'
gia' individuate e finanziate nei piani di cui all'art.  1,  comma  1
(OCDPC n. 992/2023, art. 2); 
    c.  regolazione  e   conseguente   gestione   amministrativa   ed
economico-finanziaria delle  prime  misure  economiche  di  immediato
sostegno per la  ripresa  delle  attivita'  economiche  e  produttive
danneggiate di cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 992/2023, art. 4,  comma  3,  lettera
b); 
    d.  regolazione  e   conseguente   gestione   amministrativa   ed
economico-finanziaria per prestazioni  straordinarie  effettuate  dal
personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della   tecnostruttura
regionale, delle  Agenzie  e  degli  enti  locali  interessati  della
Regione Emilia-Romagna rese dopo il 1° agosto  2023  oltre  i  limiti
previsti (OCDPC n. 992/2023, art. 12, comma 4); 
    e. gestione dei  materiali  derivanti  dagli  eventi  alluvionali
oltre le attivita' gia' individuate e finanziate  nei  piani  di  cui
all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 5); 
    f. istruttoria della  documentazione  predisposta  dai  comuni  e
rimborso delle spese funerarie per le esequie delle vittime oltre  le
attivita' gia' individuate e finanziate nei piani di cui all'art.  1,
comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 8); 
    g. ricognizione complessiva dei danni  subiti  sulla  base  delle
perizie elaborate dai soggetti interessati (OCDPC n. 999, art. 2); 
    h. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi  di
cui all'art. 1, comma 1. 
  2. Le restanti funzioni  attribuite  al  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna - Commissario delegato  con  ordinanze  di  protezione
civile e relative ai piani degli interventi di cui all'art. 1,  comma
1,  ed  alle  loro  eventuali  rimodulazioni  proseguono  fino   alla
cessazione  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alle  deliberazioni
richiamate in premessa.