Art. 4 
 
Funzioni  corrispondenti  del  Presidente  della  Regione  Marche   -
  Commissario delegato nominato ai sensi dell'art.  25  del  medesimo
  codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che  cessano  in
  conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1. 
 
  1. In conseguenza di quanto stabilito dall'art.  1,  il  Presidente
della Regione Marche - Commissario  delegato  nominato  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cessa dall'esercizio
delle seguenti corrispondenti funzioni: 
    a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti
per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 /2018 ulteriori rispetto
a quelli previsti dall'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1002/2023, art. 1); 
    b.  regolazione  e   conseguente   gestione   amministrativa   ed
economico-finanziaria delle  prime  misure  economiche  di  immediato
sostegno per la  ripresa  delle  attivita'  economiche  e  produttive
danneggiate di cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 1002/2023, art. 4, comma  3,  lettera
b); 
    c. gestione dei  materiali  derivanti  dagli  eventi  alluvionali
oltre le attivita' gia' individuate e finanziate  nei  piani  di  cui
all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1002/2023, art. 5); 
    d. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi  di
cui all'art. 1, comma 1. 
  2. Le restanti funzioni  attribuite  al  Presidente  della  Regione
Marche - Commissario delegato con ordinanze di  protezione  civile  e
relative ai piani degli interventi di cui all'art.  1,  comma  1,  ed
alle loro eventuali rimodulazioni  proseguono  fino  alla  cessazione
dello stato di emergenza di  cui  alle  deliberazioni  richiamate  in
premessa.