Art. 4 Funzioni corrispondenti del Presidente della Regione Marche - Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1. 1. In conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1, il Presidente della Regione Marche - Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cessa dall'esercizio delle seguenti corrispondenti funzioni: a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 /2018 ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1002/2023, art. 1); b. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria delle prime misure economiche di immediato sostegno per la ripresa delle attivita' economiche e produttive danneggiate di cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 1002/2023, art. 4, comma 3, lettera b); c. gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali oltre le attivita' gia' individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1002/2023, art. 5); d. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 1. 2. Le restanti funzioni attribuite al Presidente della Regione Marche - Commissario delegato con ordinanze di protezione civile e relative ai piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ed alle loro eventuali rimodulazioni proseguono fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni richiamate in premessa.