Art. 5 Ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche non ricompresi nei piani gia' predisposti dai Presidenti delle due regioni - Commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria. 1. Ai sensi di quanto previsto nella nota del Commissario straordinario del 1° agosto 2023 richiamata in premessa, le ricognizioni degli interventi realizzati in regime di somma urgenza dai soggetti competenti, non ricompresi nei piani di cui all'art. 1, comma 1, segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche e ricadenti nei territori delle stesse regioni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023, sono riportati negli allegati C e D, che costituiscono parti integranti del presente decreto. 2. Agli oneri complessivi relativi agli interventi di cui al comma 1, aventi carattere di priorita' sul piano finanziario, che presenteranno i presupposti giuridici per il pagamento e per i quali sia dimostrato il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali, si provvedera', a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili al Commissario straordinario sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito.