Art. 5 
 
Ricognizione degli interventi realizzati in regime di  somma  urgenza
  segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche non ricompresi  nei
  piani  gia'  predisposti  dai  Presidenti  delle  due   regioni   -
  Commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria. 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  nella  nota  del   Commissario
straordinario  del  1°  agosto  2023  richiamata  in   premessa,   le
ricognizioni degli interventi realizzati in regime di  somma  urgenza
dai soggetti competenti, non ricompresi nei piani di cui all'art.  1,
comma 1, segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche e  ricadenti
nei territori delle stesse regioni per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza con le  citate  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri del 4, del 23 e del 25 maggio  2023,  sono  riportati  negli
allegati C e D,  che  costituiscono  parti  integranti  del  presente
decreto. 
  2. Agli oneri complessivi relativi agli interventi di cui al  comma
1,  aventi  carattere  di  priorita'  sul  piano   finanziario,   che
presenteranno i presupposti giuridici per il pagamento e per i  quali
sia dimostrato il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali,  si
provvedera', a valere sulle risorse assegnate e rese  disponibili  al
Commissario straordinario sulla contabilita' speciale di cui all'art.
20-quinquies, comma 4,  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61
convertito.