IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d); Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica; Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65; Visto l'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»; Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorita' di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorita' di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici; Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Autorita' di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto; Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera e) del comma 1 individua il distretto idrografico dell'Appennino meridionale; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale - I aggiornamento, II ciclo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017; Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale», di seguito direttiva «Derivazioni», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione; Vista la deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018; Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche', l'art. 175 del medesimo decreto; Visto il «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano» per l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque predisposto dall'Autorita' di bacino, adottato con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 27 dicembre 2018; Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», predisposta dall'Autorita' di bacino, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attivita' di aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale; Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 29 dicembre 2020 di adozione del secondo aggiornamento - III Ciclo - del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 che all'art. 2, comma 1, rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM-253 del 19 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 21 del 25 giugno 2021, e' stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale non debba essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo; Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento - III Ciclo - del Piano di gestione delle acque si e' regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi; Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 20 dicembre 2021 di adozione del secondo aggiornamento - III Ciclo - del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il codice unico di progetto degli investimenti pubblici; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il parere n. 82/CRS espresso della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Decreta: Art. 1 1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento - III Ciclo - del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.