Art. 3 
 
  1. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino meridionale di cui  all'art.  1  costituisce  stralcio
funzionale del Piano di bacino distrettuale  e  ha  valore  di  piano
territoriale di settore. 
  2. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino  meridionale  costituisce  lo  strumento  conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale  sono  pianificate  e
programmate le azioni  e  le  misure  finalizzate  a  garantire,  per
l'ambito   territoriale   costituito   dal   distretto    idrografico
dell'Appennino meridionale, il  perseguimento  degli  scopi  e  degli
obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del   distretto
idrografico dell'Appennino meridionale di cui al presente decreto, in
conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino meridionale  e'  riesaminato  nei  modi  e  nei  tempi
previsti dalla direttiva 2000/60/CE.