IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d); Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica; Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»; Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorita' di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorita' di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici; Visto, in particolare, l'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede che nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale siano le regioni ad istituire l'Autorita' di bacino distrettuale; Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera f) del comma 1 individua il distretto idrografico della Sardegna; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - parte I - n. 25 del 31 gennaio 2017; Vista la legge regione Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19, che istituisce l'Autorita' di bacino del distretto idrografico Sardegna e ne disciplina le funzioni ed i compiti assegnati in materia di governo delle risorse idriche, di tutela delle acque dall'inquinamento e dell'assetto idrogeologico del territorio regionale; Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche', l'art. 175 del medesimo decreto; Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la deliberazione n. 7 del 3 luglio 2018 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino della Sardegna, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva recante l'approccio metodologico per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna», di seguito direttiva «Derivazioni», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione; Vista la deliberazione n. 8 del 3 luglio 2018 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino della Sardegna, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva recante l'approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione; Visto il «Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive» per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della direttiva Quadro sulle Acque (direttiva 2000/60/CE) predisposto dall'Autorita' di bacino della Sardegna e adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna n. 20 del 11 dicembre 2018; Vista la deliberazione n. 10 del 17 dicembre 2019 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna che ha approvato il documento recante la «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque a livello di bacino idrografico» predisposta dall'Autorita' di bacino della Sardegna, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attivita' di aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021; Vista la deliberazione n. 4 del 21 dicembre 2020 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna che ha approvato il «Progetto del riesame e aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna» di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM-221 del 2 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 18 del 28 maggio 2021, e' stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque della Sardegna non e' sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo; Vista la deliberazione n. 16 del 21 dicembre 2021 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna che ha adottato il secondo riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge regione Sardegna n. 19/2006 ai fini del successivo iter di approvazione; Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si e' regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi; Vista la deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2022 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale della Sardegna che, a conclusione dell'iter di richiesta del parere della competente Commissione del Consiglio regionale della Sardegna previsto dall'art. 9 della legge regione Sardegna n. 19/2006, ha adottato il riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, ai fini della successiva approvazione in sede statale ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il parere n. 86/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Decreta: Art. 1 1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna 2021-2027, redatto dall'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.