Art. 3 1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE. 5. L'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, secondo quanto previsto al comma 2 articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo' definire, mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento e sentiti le province e gli enti di governo dell'ambito, gli obiettivi su scala di distretto cui deve attenersi il piano di tutela delle acque della Sardegna che, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto - bacino, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui di cui all'art. 1.