Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del  Piano
di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sardegna  costituisce   lo   strumento   conoscitivo,   normativo   e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le
azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale
costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento
degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del   distretto
idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformita'
con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sardegna e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva
2000/60/CE. 
  5. L'Autorita'  di  bacino  distrettuale  della  Sardegna,  secondo
quanto previsto al comma 2 articolo 121  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152,  puo'  definire,  mediante  appositi  atti  di
indirizzo e coordinamento e sentiti le province e gli enti di governo
dell'ambito, gli obiettivi su scala di distretto cui  deve  attenersi
il piano di tutela delle acque della  Sardegna  che,  secondo  quanto
previsto al comma 5 dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE,  integra
e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto -  bacino,
il Piano di gestione delle  acque  del  distretto  idrografico  della
Sardegna di cui di cui all'art. 1.