Art. 2 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1  sono
destinate a sostenere, a  realizzare  e  a  promuovere  politiche  di
competenza statale per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma  1250
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  con  particolare
riferimento a: 
    interventi  a  tutela  dell'infanzia  e   dell'adolescenza,   con
particolare   riferimento   alle   situazioni    di    vulnerabilita'
socioeconomica e al disagio minorile e al contrasto del fenomeno  del
cyberbullismo di cui alla lettera h); 
    iniziative di conciliazione  del  tempo  di  vita  e  di  lavoro,
nonche' di promozione del welfare familiare  aziendale,  comprese  le
azioni di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000 di cui  alla  lettera
n); 
    interventi in materia di adozione  e  di  affidamento  nazionali,
volti a tutelare il superiore interesse del minore e a  sostenere  le
famiglie adottive o  affidatarie,  anche  al  fine  di  sostenere  il
percorso successivo all'adozione, di cui alla lettera r). 
  2. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
si avvale, altresi', del Fondo per le politiche  della  famiglia  per
finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare  e  a
promuovere politiche a favore della famiglia ai  sensi  dell'art.  1,
comma  1251,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  cosi'  come
modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145. 
  3. Nella predisposizione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,
dovranno essere  adottate  le  cautele  necessarie  per  favorire  il
finanziamento di progettualita' provenienti da  tutto  il  territorio
nazionale,  garantendo  il   coinvolgimento   dei   comuni   per   le
progettualita' relative ai servizi alla persona. 
  4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente
riservata a interventi relativi a compiti e attivita'  di  competenza
statale di cui all'art. 1, comma 1, punto 1,  del  presente  decreto,
puo' essere destinata ad attivita' di assistenza tecnica e consulenza
gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti  commi
1 e 2, laddove non siano disponibili presso il  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia adeguate professionalita'.