Art. 2 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a: interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui alla lettera h); iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000 di cui alla lettera n); interventi in materia di adozione e di affidamento nazionali, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione, di cui alla lettera r). 2. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualita' provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei comuni per le progettualita' relative ai servizi alla persona. 4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente riservata a interventi relativi a compiti e attivita' di competenza statale di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, puo' essere destinata ad attivita' di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, laddove non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalita'.