Art. 3 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono  dirette  a
finanziare iniziative per la valorizzazione dei consultori  familiari
e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie,
nonche' interventi volti a valorizzare i centri per  la  famiglia  di
cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006; 
  2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono
ripartite tra ciascuna regione applicando i criteri utilizzati per la
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche  sociali,  come  da
allegata tabella (Allegato I), che e' parte integrante  del  presente
atto. 
  3. La quota del Fondo per le  politiche  della  famiglia  stabilita
sulla base dei criteri del presente  provvedimento  per  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 252.000,00
e 246.000,00, e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A  tal  fine,  la
predetta quota e' versata all'entrata del bilancio  dello  Stato,  al
capo X, capitolo 2368, articolo 6. 
  4. Le regioni possono co-finanziare i progetti di cui  all'art.  1,
comma 1, punto 2; in tal caso l'eventuale  quota  di  cofinanziamento
verra' inserita  negli  atti  regionali  di  programmazione  e  sara'
soggetta a monitoraggio e rendicontazione da parte  del  Dipartimento
per  le  politiche  della  famiglia,  alla  stregua  della  quota  di
finanziamento ricevuta dal Fondo per le politiche della famiglia. 
  5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle
regioni  le  risorse  secondo  gli  importi  indicati  nella  tabella
(Allegato 1), a seguito di specifica richiesta da parte delle stesse,
nella quale sono illustrate le azioni da  finanziare,  come  previste
dalle programmazioni regionali adottate in accordo con  le  autonomie
locali, nonche' l'eventuale cofinanziamento di cui al comma 4. 
  6. Alla richiesta  di  cui  al  comma  5,  da  inviare  in  formato
elettronico all'indirizzo PEC  segredipfamiglia@pec.governo.it  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta    Ufficiale    della    Repubblica     italiana,     devono
obbligatoriamente essere allegati: 
    i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite  le
autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e
di confronto; 
    ii.  scheda,  compilata  sulla  base  del  modulo   fornito   dal
Dipartimento per le politiche della famiglia,  concernente  il  piano
operativo delle attivita' relative alla realizzazione delle azioni da
finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole  attivita'
con indicazione delle modalita' di attuazione, cosi' come di un piano
finanziario relativo alle attivita' stesse e coerente con  il  citato
cronoprogramma; 
    iii. dichiarazione di inizio attivita'. 
  7. Le regioni dovranno assumere l'impegno  di  spesa  entro  e  non
oltre dodici mesi dalla data di inizio delle  attivita',  di  cui  al
comma 6), lettere iii) del presente articolo  e  il  pagamento  delle
spese  dovra'  essere  completato  entro  sei  mesi  dalla  data   di
conclusione delle attivita', come  rilevabile  dal  cronoprogramma  e
dalla data di inizio attivita', di cui al  comma  6,  lettere  ii)  e
iii). Ai fini del completamento  delle  procedure  di  pagamento,  il
Dipartimento puo' concedere,  dietro  formale  e  motivata  richiesta
della regione interessata, fino a un massimo di sei mesi di  proroga.
Le somme non spese oltre  il  termine  indicato  sono  restituite  al
Dipartimento sul conto corrente infruttifero  22330,  intestato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i  seguenti  dati:
IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT  RR  XXX  -
ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330, indicando nella  causale
di pagamento che «le somme sono restituite ai sensi del finanziamento
del Fondo per le politiche della famiglia annualita' 2023». 
  8. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, previa verifica
della coerenza delle azioni programmate con le finalita'  di  cui  al
comma 1 e agli esiti dell'esame di tutta la  documentazione  inviata,
provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta
di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse
destinate a ciascuna regione. 
  9. Alle regioni che non inviano tutta la documentazione di  cui  al
comma 6 entro il termine perentorio previsto o la cui  documentazione
non risponde ai requisiti fissati, poiche' carente o non in linea con
i criteri indicati nel medesimo comma, non vengono erogate  le  quote
di finanziamento, che restano nelle disponibilita'  del  Dipartimento
per le politiche della famiglia.  Le  somme  non  trasferite  vengono
utilizzate dal Dipartimento per le politiche della  famiglia  per  le
finalita' indicate nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. 
  10. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, sulla base dei
dati  e  delle  informazioni  fornite  dalle  regioni,   provvede   a
monitorare la realizzazione  delle  azioni  e  il  conseguimento  dei
risultati  programmati  avviando  un'analisi  delle   azioni   stesse
condividendone gli esiti con le regioni e l'Anci al fine di garantire
il coordinamento degli interventi nazionali, regionali  e  locali.  A
tal fine, le  regioni  si  impegnano  a  inserire  nella  piattaforma
telematica di monitoraggio gestita dal Dipartimento per le  politiche
della famiglia tutti gli atti e  i  documenti  richiesti  nonche'  le
informazioni relative alla realizzazione delle azioni  programmate  e
finanziate con le risorse di cui al presente decreto. Le  regioni  si
impegnano altresi' a fornire al Dipartimento per le  politiche  della
famiglia  tutto   il   supporto   necessario   all'espletamento   del
monitoraggio e dell'analisi di cui al presente comma. 
  11. Ai fini della tracciabilita' del Fondo per le  politiche  della
famiglia e per una piu' efficace comunicazione sul  territorio  delle
risorse trasferite con il riparto del presente  decreto,  le  regioni
attribuiscono ai progetti e ai servizi da realizzare con il  suddetto
fondo, incluso il materiale comunicativo, la  dicitura  riconoscibile
«Finanziato con il  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia  della
Presidenza del Consiglio dei ministri». 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 1° agosto 2023 
 
                                                Il Ministro: Roccella 

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2352