Art. 3 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonche' interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia di cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006; 2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna regione applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella (Allegato I), che e' parte integrante del presente atto. 3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 252.000,00 e 246.000,00, e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine, la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, articolo 6. 4. Le regioni possono co-finanziare i progetti di cui all'art. 1, comma 1, punto 2; in tal caso l'eventuale quota di cofinanziamento verra' inserita negli atti regionali di programmazione e sara' soggetta a monitoraggio e rendicontazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla stregua della quota di finanziamento ricevuta dal Fondo per le politiche della famiglia. 5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (Allegato 1), a seguito di specifica richiesta da parte delle stesse, nella quale sono illustrate le azioni da finanziare, come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le autonomie locali, nonche' l'eventuale cofinanziamento di cui al comma 4. 6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico all'indirizzo PEC segredipfamiglia@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono obbligatoriamente essere allegati: i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto; ii. scheda, compilata sulla base del modulo fornito dal Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente il piano operativo delle attivita' relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attivita' con indicazione delle modalita' di attuazione, cosi' come di un piano finanziario relativo alle attivita' stesse e coerente con il citato cronoprogramma; iii. dichiarazione di inizio attivita'. 7. Le regioni dovranno assumere l'impegno di spesa entro e non oltre dodici mesi dalla data di inizio delle attivita', di cui al comma 6), lettere iii) del presente articolo e il pagamento delle spese dovra' essere completato entro sei mesi dalla data di conclusione delle attivita', come rilevabile dal cronoprogramma e dalla data di inizio attivita', di cui al comma 6, lettere ii) e iii). Ai fini del completamento delle procedure di pagamento, il Dipartimento puo' concedere, dietro formale e motivata richiesta della regione interessata, fino a un massimo di sei mesi di proroga. Le somme non spese oltre il termine indicato sono restituite al Dipartimento sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati: IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330, indicando nella causale di pagamento che «le somme sono restituite ai sensi del finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia annualita' 2023». 8. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, previa verifica della coerenza delle azioni programmate con le finalita' di cui al comma 1 e agli esiti dell'esame di tutta la documentazione inviata, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione. 9. Alle regioni che non inviano tutta la documentazione di cui al comma 6 entro il termine perentorio previsto o la cui documentazione non risponde ai requisiti fissati, poiche' carente o non in linea con i criteri indicati nel medesimo comma, non vengono erogate le quote di finanziamento, che restano nelle disponibilita' del Dipartimento per le politiche della famiglia. Le somme non trasferite vengono utilizzate dal Dipartimento per le politiche della famiglia per le finalita' indicate nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. 10. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle regioni, provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati programmati avviando un'analisi delle azioni stesse condividendone gli esiti con le regioni e l'Anci al fine di garantire il coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali. A tal fine, le regioni si impegnano a inserire nella piattaforma telematica di monitoraggio gestita dal Dipartimento per le politiche della famiglia tutti gli atti e i documenti richiesti nonche' le informazioni relative alla realizzazione delle azioni programmate e finanziate con le risorse di cui al presente decreto. Le regioni si impegnano altresi' a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutto il supporto necessario all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al presente comma. 11. Ai fini della tracciabilita' del Fondo per le politiche della famiglia e per una piu' efficace comunicazione sul territorio delle risorse trasferite con il riparto del presente decreto, le regioni attribuiscono ai progetti e ai servizi da realizzare con il suddetto fondo, incluso il materiale comunicativo, la dicitura riconoscibile «Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri». Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 1° agosto 2023 Il Ministro: Roccella Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2352