(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
Piano  nazionale  delle  sementi   biologiche   adottato   ai   sensi
  dell'articolo 8, legge 9 marzo 2022, n.  23  recante  «Disposizioni
  per la tutela, lo sviluppo e  la  competitivita'  della  produzione
  agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» 
 
    Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 23/2022 il  MASAF  adotta
un Piano nazionale per le sementi biologiche (PNSB) con la principale
finalita' di aumentare la disponibilita' delle sementi stesse per  le
aziende e di migliorarne l'aspetto  quantitativo  e  qualitativo  con
riferimento  alle  varieta'  adatte   all'agricoltura   biologica   e
biodinamica. 
    Il PNSB e'  aggiornato  con  cadenza  triennale  ed  e'  volto  a
promuovere  il   miglioramento   genetico   partecipativo,   con   la
collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori per  selezionare
piante  che  rispondano  ai  bisogni  degli   agricoltori   biologici
adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e  ai  diversi
sistemi colturali. 
    Pertanto, oltre il mero aumento quantitativo della disponibilita'
di sementi  biologiche  (che  in  primo  luogo  permetta  di  ridurre
significativamente il numero di deroghe  per  l'uso  di  semente  non
biologica in luogo di quella  biologica),  l'obiettivo  del  PNSB  si
configurera'  con   iniziative   che   favoriscano   ed   incentivino
l'individuazione e la produzione di una piu' ampia gamma  qualitativa
di sementi adatte all'agricoltura biologica ed anche di dare  seguito
(sempre come azione strumentale al richiamato obiettivo di  riduzione
del   numero   di   deroghe)   all'individuazione   delle   «varieta'
equivalenti», cosi' come definite all'articolo 1, comma 2, lettera f)
dal decreto  ministeriale  24  febbraio  2017,  n.  15130,  quali  un
«insieme di singole varieta' di una specie che,  per  caratteristiche
agronomiche, fenotipiche, produttive  e  commerciali  sono  tra  loro
sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore». 
    Pertanto, la disponibilita' di seme  di  qualita',  in  relazione
all'obiettivo che l'agricoltore biologico  si  pone  nell'ambito  del
proprio indirizzo produttivo,  costituisce  una  delle  prime  scelte
strategiche  per  sviluppare  una  produzione  agricola  di   pregio,
sostenibile ed in grado di  contribuire  a  fornire  all'utilizzatore
finale le garanzie di sicurezza richieste. 
    Il complesso della qualita' delle sementi comprende un insieme di
fattori  di  natura  genetica,  fitosanitaria  e   merceologica   che
determinano in maniera decisiva, l'esito del raccolto. 
    Le caratteristiche genetiche del seme si riassumono nel  concetto
di varieta', ossia un insieme omogeneo e differenziabile di individui
che possiedono determinate proprieta'  morfologiche  e  fisiologiche,
espressione del  genotipo,  che  e'  possibile  mantenere  inalterate
attraverso appropriati cicli riproduttivi. 
    Per quanto concerne le caratteristiche fitosanitarie  le  sementi
devono essere immuni da patogeni trasmissibili per seme, che  possano
compromettere l'affermazione della coltura sia  nella  fase  iniziale
sia durante quella vegetativa. 
    Le   proprieta'   merceologiche    sono    rappresentate    dalla
germinabilita' delle sementi e dalla loro purezza fisica. 
    La  definizione  di  sementi  biologiche  trova   riscontro   nel
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, entrato  in
vigore il 1° gennaio 2022  che  indica  nel  «materiale  riproduttivo
vegetale» i vegetali e  tutte  le  parti  di  vegetali,  comprese  le
sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di  produrre  piante
complete e destinati a tale scopo. 
    Di fatto,  la  definizione  riprende  quanto  gia'  presente  nei
regolamenti comunitari (CE) 834/2007 del  28  giugno  2007,  relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
e  (CE)  889/2008  del  5   settembre   2008,recante   modalita'   di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007,  che  sono  stati
abrogati dal nuovo regolamento aggiungendo un nuovo insieme  vegetale
che  viene  definito  «materiale  eterogeneo  biologico»,  ovvero  un
insieme vegetale appartenente a un  unico  taxon  botanico  del  piu'
basso grado conosciuto che: a) presenta  caratteristiche  fenotipiche
comuni; b) e' caratterizzato da  un  elevato  livello  di  diversita'
genetica e fenotipica. 
    Dal quadro normativo si evince che le sementi  biologiche  devono
essere prodotte nel rispetto delle modalita' previste per i  prodotti
biologici, evitando pertanto l'impiego di sostanze  non  ammesse  dai
citati regolamenti, fermo restando  il  rispetto  delle  altre  norme
relative alla loro commercializzazione (registrazione delle  varieta'
e certificazione varietale) con esclusione del  materiale  eterogeneo
biologico che ha delle modalita' di commercializzazione  semplificate
come espresso dall'articolo 13 del nuovo regolamento  UE  2018/848  e
dallo specifico regolamento delegato (UE) 2021/1189. 
    I regolamenti unionali  prevedono,  inoltre,  che  le  produzioni
vegetali traggano origine da  sementi  e  materiali  di  propagazione
biologici  a  meno  che,  nell'ambito  delle  norme   di   produzione
eccezionali,  non  siano  disponibili   in   quantita'   o   qualita'
sufficienti a soddisfare la richiesta. 
    In questo caso possono essere impiegate sementi convenzionali  in
deroga,  ammesso  che  non  appartengano  a  varieta'   geneticamente
modificate o siano trattate con prodotti a base  di  principi  attivi
non ammessi nella produzione biologica,  fatte  salve  le  condizioni
obbligatorie di trattamento per ragioni fitosanitarie. 
    Anche la possibilita'  di  utilizzare  sementi  convenzionali  in
deroga (sempre che non siano geneticamente modificate o trattate  con
prodotti non ammessi nella produzione biologica) e' stata  confermata
fino al 2035. 
    Un provvedimento sul quale il settore delle sementi biologiche fa
molto affidamento e'  rappresentato  dal  regolamento  delegato  (UE)
2021/1189 della Commissione entrato in vigore il 1° gennaio 2022  che
disciplina  la  commercializzazione  del  materiale  di  propagazione
biologico eterogeneo (MEB). 
    Il  regolamento   prevede   la   possibilita'   di   produrre   e
commercializzare   materiale   eterogeneo   non   rispondente    alla
definizione di varieta' vegetale basato sul cosiddetto principio  DUS
(Differenziabilita', Uniformita' e Stabilita'), fermo restando che il
MEB debba rispondere alle  condizioni  previste  dal  regolamento  UE
2018/848 e alla specifica normativa di settore. 
    Il provvedimento si basa sul presupposto che questa tipologia  di
materiale di propagazione possa assicurare  benefici  in  agricoltura
biologica per  ridurre  la  diffusione  di  malattie,  migliorare  la
resilienza, aumentare la biodiversita'. 
    Di conseguenza, questo tipo di materiale con elevato  livello  di
diversita' genetica e fenotipica,  nell'ambito  della  stessa  specie
deve essere reso disponibile per la produzione biologica. 
    Percio' per  l'immissione  in  commercio  di  siffatto  materiale
eterogeneo, non si devono rispettare i requisiti di  registrazione  e
le categorie previste dalle direttive sulla commercializzazione delle
sementi. 
    L'atto  delegato  stabilisce  come  debba  essere  descritto   il
materiale, quali siano le  informazioni  sul  miglioramento  genetico
utilizzato,  i   requisiti   tecnologici   delle   sementi   per   la
commercializzazione,   le   caratteristiche   di   etichettatura    e
imballaggio,  la  conservazione   dei   campioni   di   sementi,   la
registrazione delle informazioni sulla produzione,  le  modalita'  di
selezione di mantenimento del materiale eterogeneo. 
    Un altro provvedimento, altrettanto importante per  l'agricoltura
biologica, ma in una prospettiva temporale piu'  lunga,  riguarda  la
definizione  di  disposizioni  specifiche  per  la  registrazione  di
«varieta' adatte all'agricoltura biologica». 
    La definizione di varieta' biologica e' fornita dall'atto di base
regolamento  UE  2018/848,  cioe'  una   varieta'   che   deriva   da
un'attivita' di  miglioramento  genetico  biologico,  specificato  al
punto 1.8.4  della  prima  parte  del  relativo  allegato  II  ed  e'
caratterizzata  da  un  elevato  livello  di  diversita'  genetica  e
fenotipica. 
    La direttiva applicativa della  Commissione  prevede  una  deroga
transitoria dai protocolli tecnici per  l'iscrizione  delle  varieta'
biologiche. 
    La deroga riguarda la componente di uniformita' della  prova  DUS
per i caratteri non principali. 
    Le prove si  dovranno  svolgere  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dalle direttive UE 2022/1647 e 2022/1648  del  23  settembre
2022. 
    Tra le specie  agrarie  identificate  come  prioritarie  troviamo
orzo, mais segale e frumento (tenero e duro), mentre  per  le  specie
ortive sono previste carota e cavolo rapa. 
    Per le prove  volte  a  verificare  il  valore  agronomico  e  di
utilizzazione  delle  specie  agricole  si  introducono  aspetti  che
valutano il miglioramento della  diversita'  genetica,  la  capacita'
riproduttiva naturale ed oltre ai risultati agronomici la  resistenza
a  particolari  patogeni  e  l'adattabilita'  a  specifici  suoli   e
condizioni climatiche. 
    Le varieta' registrate sulla base di tali  protocolli  modificati
non potranno essere oggetto  di  privativa  e  saranno  elencate  sul
catalogo con una specifica annotazione. 
La data di entrata in vigore e' programmata a partire dal  1°  luglio
2023. 
    L'obiettivo generale  del  PNSB  prefissato  dalla  normativa  di
riferimento e' quello  di  aumentare  la  disponibilita'  di  sementi
biologiche appartenenti a varieta' adatte all'agricoltura biologica e
di conseguenza di contribuire progressivamente alla  riduzione  delle
deroghe. 
    Per raggiungere questo obiettivo, la  normativa  prevede  che  si
promuova   il   miglioramento   genetico   cui   devono   contribuire
agricoltori, tecnici e ricercatori. 
    Nel principio, il  miglioramento  genetico  e'  un  obiettivo  di
medio-lungo termine che per alcune specie puo' comportare  anche  una
decina di anni di lavoro prima del rilascio di una nuova accessione. 
    Al momento, il fabbisogno in agricoltura biologica e' soddisfatto
prevalentemente, per quasi tutte le specie, da  sementi  di  varieta'
convenzionali utilizzate in deroga. 
    Sulla  base  dell'attuale   quadro   di   riferimento   normativo
riguardante la commercializzazione delle sementi, si possono tuttavia
identificare le seguenti tipologie: 
      sementi biologiche; 
      sementi prodotte su terreni al secondo anno di conversione; 
      materiale eterogeneo biologico (MEB); 
      varieta' biologiche (il cui quadro di riferimento giuridico  e'
in corso di definizione in applicazione delle richiamate direttive UE
2022/1647 e 2022/1648). 
    Inoltre, in deroga, possono essere impiegate: 
      sementi convenzionali appartenenti a  varieta'  non  biologiche
(che se non GM e non trattate con prodotti non ammessi in AB, possono
essere impiegate, in deroga, in AB); 
      popolazioni   di   mais,   orzo,    frumento    ammesse    alla
commercializzazione in base a un esperimento  comunitario  conclusosi
nel 2019 e in corso di consolidamento; 
      sementi di varieta' da conservazione; 
      sementi di varieta' prive di valore intrinseco  per  le  specie
ortive; 
      accessioni presenti nelle banche del  germoplasma  riconosciute
dalle Regioni disponibili  a  integrarsi  nella  Banca  dati  sementi
biologiche. 
    Fermo restando il  possibile  ricorso  al  reimpiego  di  sementi
prodotte in azienda, tutte queste tipologie possono essere  impiegate
in agricoltura biologica se le rispettive sementi sono  prodotte  nel
rispetto dei requisiti  stessi  della  produzione  biologica,  oppure
possono essere impiegate in deroga, ammesso che per talune specie non
siano disponibili neanche sementi di varieta' equivalenti. 
    Allo stato attuale, il processo di registrazione  delle  varieta'
ammesse alla commercializzazione  non  prevede  che  siano  accertati
requisiti  che  la  rendano  adatta  allo   specifico   utilizzo   in
agricoltura biologica. 
    Per un programma concreto che agevoli la  produzione  di  sementi
adatte all'agricoltura biologica occorre partire dall'articolo 4  del
Reg. UE 848/2018, per il quale la produzione biologica  persegue  gli
obiettivi generali di contribuire a tutelare l'ambiente e  il  clima,
conservare a lungo termine la fertilita' dei suoli, contribuire  allo
sviluppo  dell'offerta  di  materiale  fitogenetico   adeguato   alle
esigenze  e  agli  obiettivi  specifici  dell'agricoltura  biologica,
contribuire a un elevato livello  di  biodiversita',  in  particolare
utilizzando materiale  fitogenetico  di  vari  tipi,  come  materiale
eterogeneo biologico e varieta'  biologiche  adatte  alla  produzione
biologica. 
    Tra i principi generali dell'agricoltura biologica  (articolo  5)
va ricordato che l'agricoltura biologica prevede di produrre un'ampia
varieta' di alimenti e altri  prodotti  agricoli  e  di  acquacoltura
ottenuti con procedimenti che non danneggino  l'ambiente,  la  salute
umana, la salute dei vegetali  o  la  salute  e  il  benessere  degli
animali  di  elevata  qualita'  che  rispondano  alla   domanda   dei
consumatori. 
    Per attuare all'interno del PNSB  gli  obiettivi  ed  i  principi
dell'agricoltura  biologica  ad  esso  riconducibili,   serve   poter
applicare appropriate tecniche agronomiche e fitoiatriche in  cui  si
deve poter disporre di sementi e piante selezionate nel tempo in ogni
comprensorio, vista l'elevata biodiversita' ed elasticita'  genetica,
che  ne  consentono  l'uso  nelle   varie   condizioni   pedologiche,
climatiche e ambientali. 
    Le stesse devono avere una notevole  resistenza  alle  avversita'
biotiche ed abiotiche, ma devono essere nello stesso tempo  in  grado
di elaborare  sostanze  e  molecole  di  elevato  valore  in  termini
qualitativo e  quantitativo  capaci  di  fornire  il  massimo  valore
nutrizionale e curativo al cibo prodotto, visto  che  in  agricoltura
biologica l'utilizzo di taluni prodotti fitosanitari e  fertilizzanti
di sintesi non e' consentito. 
    Per gestire in modo coordinato i diversi  aspetti  che  un  piano
cosi'  articolato  deve  affrontare,  sono  state   individuate   sei
macroaree. 
Macroarea 1 - Stato dell'arte 
    Scopo di questa area di attivita' e' di delineare la  descrizione
del comparto sementi biologiche, la sua evoluzione  recente  espressa
dall'esperienza sulle popolazioni evolutive  e  dall'inserimento  del
MEB nella normativa, le prospettive, i punti di forza e di debolezza,
l'analisi della domanda e  dell'offerta,  anche  attraverso  sondaggi
mirati, la stima del valore di mercato del settore. 
    Una linea di attivita' dovra' occuparsi dei costi di produzione e
delle modalita' di formazione dei prezzi. 
    La macroarea  includera'  anche  una  ricognizione  dei  progetti
specifici relativi a tematiche attinenti  a  sementi  e  varieta'  in
agricoltura biologica. 
    Sulla base dello stato dell'arte, si  potra'  definire  su  quali
prodotti   bisognera'   concentrare   maggiormente    le    capacita'
finanziarie. 
Macroarea 2 - Supporto alle filiere 
    Attraverso questa componente del piano si intende identificare le
azioni che possano supportare la produzione  nelle  aziende  agricole
biologiche, la diffusione e l'utilizzo delle sementi biologiche,  nei
diversi comprensori o a livello nazionale. 
    Si individueranno i tipi di sostegno  agli  accordi  tra  aziende
agricole biologiche  con  contratti  agricoli  di  rete  d'impresa  o
interprofessionali e gli specifici incentivi all'utilizzo di  sementi
biologiche. 
Macroarea 3 - Innovazione 
    A questa macroarea e'  assegnato  il  compito  di  promuovere  il
miglioramento  genetico  partecipativo  e  decentralizzato,  con   la
collaborazione di agricoltori biologici, tecnici e  ricercatori,  per
selezionare  piante  che  rispondano  ai  bisogni  degli  agricoltori
biologici, adattandosi ai diversi contesti ambientali e  climatici  e
ai diversi sistemi colturali. 
    Particolare attenzione  sara'  dedicata  al  quadro  europeo  per
quanto riguarda le varieta'  biologiche  e  il  materiale  eterogeneo
biologico. 
    In   questo   ambito,   si    prevede    la    possibilita'    di
testare/sviluppare strumenti informatici per la raccolta dei dati  di
campo e la garanzia della tracciabilita' per il MEB. 
    Tra  gli  strumenti  possibili  si  prevedono,  la  creazione  di
piattaforme fisiche e virtuali di confronto varietale e di  materiale
eterogeneo biologico cui partecipano i vari  attori  economici  delle
filiere costituite da aziende agricole biologiche. 
    La  piattaforma  ha  la  funzione  di  effettuare  una   corretta
identificazione  del  materiale  coltivato  e  la   sua   descrizione
attraverso specifiche prove in campo delle varieta'. 
    Potranno quindi essere sperimentate attraverso la piattaforma sia
varieta' gia' disponibili e in uso  per  l'agricoltura  convenzionale
sia  le  varieta'  specificamente   selezionate   per   l'agricoltura
biologica. 
    Nell'ambito della macroarea e' inoltre prevista la messa a  punto
di un sistema di valutazione delle  varieta'  adatte  all'agricoltura
biologica e per l'identificazione delle  varieta'  equivalenti  sulla
base di  specifici  parametri  per  le  aziende  che  necessitano  di
varieta' idonee. 
Macroarea  4 -  Qualita'   delle   sementi   e   del   materiale   di
moltiplicazione 
    Questa     macroarea     include     componenti     di     natura
normativa-organizzativa e tecnica e ha lo scopo di mettere in atto le
misure  previste  in  particolare  per  l'iscrizione  della  varieta'
biologiche di cui alla Direttive applicative UE 2022/1647 e 2022/1648
della Commissione e le misure applicative relative ai  controlli  del
MEB. 
    Allo scopo, e' necessario prevedere linee guida per la produzione
di sementi di qualita'. 
    Si  dovra'  tenere  conto  delle  diversita'  pedoclimatiche  dei
diversi  areali  produttivi  del  nostro  Paese  per  individuare   e
selezionare le varieta'  che  meglio  possano  adattarsi  ai  diversi
territori e garantire il migliore rapporto in termini di  qualita'  e
resa. 
    Sotto il profilo tecnico, e' prevista una specifica componente di
attivita' dedicata  alla  sperimentazione  per  l'identificazione  di
principi  attivi  e  prodotti  idonei  all'impiego   in   agricoltura
biologica e in particolare per il trattamento delle sementi. 
    La macroarea prevedera' anche una componente dedicata al  settore
del materiale di propagazione delle piante utilizzato in  agricoltura
biologica che ha caratteristiche peculiari  e  distinte  rispetto  al
settore sementiero e in particolare alle specie fruttifere, all'olivo
e alla vite. 
Macroarea 5 - Divulgazione dei risultati e formazione 
    Con questa componente  si  intende  promuovere  la  formazione  e
l'informazione sul PNSB a tutti  i  fruitori  del  sistema  biologico
delle iniziative adottate, dei risultati attesi e ottenuti attraverso
un sito istituzionale che ne  riporti  anno  per  anno,  coltura  per
coltura  le  informazioni  utili  e  le  conoscenze  da  condividere,
pubblicazioni,  interventi  sulla  stampa   specializzata,   giornate
divulgative, interfacciandosi  costantemente  con  esperti,  reti  di
produttori e altri portatori  di  interesse  del  settore  biologico,
attraverso consultazioni, incontri e azioni dimostrative. 
Macroarea 6 - Coordinamento 
    Questa componente prevede l'attivita' di raccordo  delle  diverse
macroaree al fine di garantirne coerenza  e  compatibilita'  con  gli
obiettivi generali del progetto, monitorarne costantemente  lo  stato
di avanzamento e promuovere sinergie.