Art. 3 Beneficiari e oggetto del finanziamento 1. I fondi di cui all'art. 2 devono essere destinati a finanziare progetti orientati a realizzare la gestione in forma associata delle risorse silvo-pastorali appartenenti a soggetti pubblici e/o privati o a loro aggregazioni con il fine di favorire la tutela e la gestione attiva delle proprieta' forestali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unita' produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attivita' imprenditoriali. Le regioni e province autonome possono individuare, in coerenza con le politiche regionali di settore e con le loro caratteristiche territoriali, ulteriori finalita'. 2. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali, gia' costituitisi o costituenti una forma associativa o consortile, comprese le loro organizzazioni di categoria. 3. La superficie silvo-pastorale associata, oggetto della proposta progettuale, deve essere costituita da una superficie minima, territorialmente contigua, di almeno 20 ettari. La superficie forestale e' definita ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, e dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 4. Il finanziamento erogabile consiste in un contributo diretto alla realizzazione dei seguenti interventi: a) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprieta' privata, pubblica e collettiva attraverso le forme associate o consortili delle proprieta'; b) costituzione e prima gestione di forme associative o consortili a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprieta' silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati; c) redazione di piani pluriennali che favoriscano una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate; d) analisi e ricerche finalizzate alla conoscenza della consistenza e della proprieta' del patrimonio forestale e agricolo, comprese le ricerche catastali; e) ulteriori attivita' individuate dalle singole regioni e province autonome in relazione alle proprie caratteristiche territoriali e politiche di settore.