Art. 4 Spese ammissibili a finanziamento 1. Possono essere ammesse a finanziamento le tipologie di costi di cui all'art 54, comma 10, del regolamento (UE) n. 2022/2472. 2. I costi non aventi natura di spese di investimento connesse alle iniziative da attuare ma che siano riconducibili a mere spese di costituzione e/o di esercizio delle forme associative o consortili potranno rientrare tra le spese ammissibili a finanziamento con le risorse assegnate con il presente decreto in misura massima del 15 % del finanziamento complessivo. 3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 3 possono ricevere un contributo ai sensi del presente decreto fino a copertura del 100% dei costi riconosciuti ammissibili. Le regioni e le province autonome possono scegliere percentuali di contributo inferiori, nonche' definire limiti massimi di spesa ammissibile.