Art. 4 
 
                  Spese ammissibili a finanziamento 
 
  1. Possono essere ammesse a finanziamento le tipologie di costi  di
cui all'art 54, comma 10, del regolamento (UE) n. 2022/2472. 
  2. I costi non aventi natura di spese di investimento connesse alle
iniziative da attuare ma che siano  riconducibili  a  mere  spese  di
costituzione e/o di esercizio delle forme  associative  o  consortili
potranno rientrare tra le spese ammissibili a  finanziamento  con  le
risorse assegnate con il presente decreto in misura massima del 15  %
del finanziamento complessivo. 
  3. I soggetti beneficiari di cui all'art.  3  possono  ricevere  un
contributo ai sensi del presente decreto fino a  copertura  del  100%
dei costi riconosciuti ammissibili. Le regioni e le province autonome
possono  scegliere  percentuali  di  contributo  inferiori,   nonche'
definire limiti massimi di spesa ammissibile.