Art. 5 
 
                        Modalita' di utilizzo 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del  finanziamento  ciascuna  regione  o
provincia   autonoma   puo'   individuare,    in    relazione    alle
caratteristiche territoriali e politiche regionali di settore,  ferme
restando  le  finalita'  di  cui  all'art.   1,   le   modalita'   di
utilizzazione  delle  risorse  assegnate,   definendo   le   relative
procedure per  la  concessione  del  contributo  e  le  modalita'  di
rendicontazione della spesa. La regione o  provincia  autonoma  puo',
altresi', definire i  propri  criteri  di  priorita',  tenendo  conto
almeno di quattro dei seguenti principi: 
    localizzazione della proposta progettuale; 
    numero di soggetti coinvolti nella proposta progettuale; 
    tipologia dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale; 
    tipologia dei soprassuoli forestali interessati; 
    dimensione in ettari delle proprieta' coinvolte dal progetto; 
    capacita' del progetto  di  conseguire  un  effettivo  incremento
della pianificazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale,
di favorire la tutela del territorio e dell'ambiente  in  termini  di
prevenzione  dal  rischio  di  incendi   boschivi   o   di   dissesto
idrogeologico e la conservazione della biodiversita'; 
    idoneita' del progetto a contribuire allo sviluppo  di  attivita'
imprenditoriali  e  alla  creazione  di   nuova   occupazione,   alla
valorizzazione delle vocazioni produttive ambientali e sociali locali
e/o al recupero di attivita' produttive tradizionali  legate  all'uso
del bosco; 
    certificazioni di gestione forestale sostenibile o ambientali; 
    fornitura e riconoscimento di servizi ecosistemici. 
  2. Le regioni e  le  provincie  autonome  possono  individuare,  in
coerenza con  i  propri  piani  o  programmi  di  settore,  tematiche
specifiche verso cui indirizzare i propri bandi.