Art. 5 Modalita' di utilizzo 1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento ciascuna regione o provincia autonoma puo' individuare, in relazione alle caratteristiche territoriali e politiche regionali di settore, ferme restando le finalita' di cui all'art. 1, le modalita' di utilizzazione delle risorse assegnate, definendo le relative procedure per la concessione del contributo e le modalita' di rendicontazione della spesa. La regione o provincia autonoma puo', altresi', definire i propri criteri di priorita', tenendo conto almeno di quattro dei seguenti principi: localizzazione della proposta progettuale; numero di soggetti coinvolti nella proposta progettuale; tipologia dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale; tipologia dei soprassuoli forestali interessati; dimensione in ettari delle proprieta' coinvolte dal progetto; capacita' del progetto di conseguire un effettivo incremento della pianificazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale, di favorire la tutela del territorio e dell'ambiente in termini di prevenzione dal rischio di incendi boschivi o di dissesto idrogeologico e la conservazione della biodiversita'; idoneita' del progetto a contribuire allo sviluppo di attivita' imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione delle vocazioni produttive ambientali e sociali locali e/o al recupero di attivita' produttive tradizionali legate all'uso del bosco; certificazioni di gestione forestale sostenibile o ambientali; fornitura e riconoscimento di servizi ecosistemici. 2. Le regioni e le provincie autonome possono individuare, in coerenza con i propri piani o programmi di settore, tematiche specifiche verso cui indirizzare i propri bandi.