Art. 6 Monitoraggio 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, a partire dall'anno successivo all'erogazione dei fondi, una relazione illustrativa delle attivita' realizzate e dei risultati ottenuti, sulla base di un format che sara' successivamente condiviso, con la segnalazione delle eventuali criticita' riscontrate e delle modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente integrate da altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse addizionali provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria. 2. I fondi assegnati in base al presente decreto che dovessero risultare in eccedenza rispetto all'ammontare dei contributi erogabili nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli precedenti dovranno essere riversati al bilancio dello Stato con le modalita' che verranno all'occorrenza comunicate, cosi' come dovranno essere riversare al bilancio dello Stato le somme eventualmente recuperate nei confronti dei beneficiari laddove dovesse accertarsi la parziale o incompleta attuazione del progetto ammesso al finanziamento ovvero il venir meno delle condizioni di ammissibilita' o la sua rispondenza alle finalita' ed obiettivi del presente decreto. 3. Le somme riversate in base a quanto previsto dal comma precedente resteranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della vigente normativa di contabilita' e finanza pubblica.