Art. 6 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono   al   Ministero,   a   partire   dall'anno    successivo
all'erogazione dei fondi, una relazione illustrativa delle  attivita'
realizzate e dei risultati ottenuti, sulla  base  di  un  format  che
sara' successivamente condiviso, con la segnalazione delle  eventuali
criticita' riscontrate e delle modalita' di  utilizzo  delle  risorse
finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente integrate  da
altre  fonti  finanziarie  afferenti  alle  risorse   ordinarie   dei
rispettivi bilanci,  ovvero  a  risorse  addizionali  provenienti  da
differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria. 
  2. I fondi assegnati in base  al  presente  decreto  che  dovessero
risultare  in  eccedenza  rispetto   all'ammontare   dei   contributi
erogabili nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dagli  articoli
precedenti dovranno essere riversati al bilancio dello Stato  con  le
modalita' che verranno all'occorrenza comunicate, cosi' come dovranno
essere riversare al  bilancio  dello  Stato  le  somme  eventualmente
recuperate nei confronti dei beneficiari laddove  dovesse  accertarsi
la  parziale  o  incompleta  attuazione  del  progetto   ammesso   al
finanziamento ovvero il venir meno delle condizioni di ammissibilita'
o la  sua  rispondenza  alle  finalita'  ed  obiettivi  del  presente
decreto. 
  3.  Le  somme  riversate  in  base  a  quanto  previsto  dal  comma
precedente resteranno acquisite all'entrata del bilancio dello  Stato
ai sensi della vigente normativa di contabilita' e finanza pubblica.