Art. 7 
 
              Esenzione da obbligo di notifica e cumulo 
 
  1. I finanziamenti concessi ai  sensi  del  presente  decreto  sono
compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,  paragrafo
3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di  notifica
di cui all'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, purche' vengano soddisfatte le condizioni di cui
al capo  I  e  all'art.  54  del  regolamento  (UE)  2022/2472  della
Commissione del 14 dicembre 2022  che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno alcune categorie di  aiuti  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle  zone  rurali.  In  alternativa  le  regioni  e  le
provincie autonome  potranno  decidere  di  erogare  i  finanziamenti
nell'ambito del regime  «de  minimis»  di  cui  al  regolamento  (UE)
1407/2013. 
  2. E' ammesso il cumulo con altri aiuti  o  finanziamenti  concessi
con risorse ordinarie a carico dei bilanci pubblici o con  quelle  di
altri programmi dell'Unione europea, purche' questi riguardino  costi
ammissibili individuabili diversi. E' altresi' ammesso il cumulo  con
altri finanziamenti  assegnati  per  il  conseguimento  dei  medesimi
obiettivi a valere su fondi di  derivazione  regionale,  nazionale  o
comunitaria per  la  stessa  tipologia  di  interventi  o  per  costi
ammissibili in tutto o in parte coincidenti solo  qualora  il  cumulo
non comporti  il  superamento  della  misura  massima  di  contributo
prevista dall'art. 4, ovvero di quella piu' favorevole definita dagli
altri regimi agevolativi eventualmente attivati in ambito locale, ne'
tanto meno l'intensita' massima di aiuto piu' elevata fissata  in  un
regolamento d'esenzione per categoria o  in  una  decisione  adottata
dalla  Commissione,  sempre  a  condizione   che   sia   evitata   la
duplicazione del finanziamento degli stessi costi (divieto di  doppio
finanziamento).