Art. 7 Esenzione da obbligo di notifica e cumulo 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purche' vengano soddisfatte le condizioni di cui al capo I e all'art. 54 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In alternativa le regioni e le provincie autonome potranno decidere di erogare i finanziamenti nell'ambito del regime «de minimis» di cui al regolamento (UE) 1407/2013. 2. E' ammesso il cumulo con altri aiuti o finanziamenti concessi con risorse ordinarie a carico dei bilanci pubblici o con quelle di altri programmi dell'Unione europea, purche' questi riguardino costi ammissibili individuabili diversi. E' altresi' ammesso il cumulo con altri finanziamenti assegnati per il conseguimento dei medesimi obiettivi a valere su fondi di derivazione regionale, nazionale o comunitaria per la stessa tipologia di interventi o per costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti solo qualora il cumulo non comporti il superamento della misura massima di contributo prevista dall'art. 4, ovvero di quella piu' favorevole definita dagli altri regimi agevolativi eventualmente attivati in ambito locale, ne' tanto meno l'intensita' massima di aiuto piu' elevata fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione, sempre a condizione che sia evitata la duplicazione del finanziamento degli stessi costi (divieto di doppio finanziamento).