Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una o piu' delle connesse attivita' di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.