Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  individua  le  condizioni  alle  quali  le
imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure  una
o piu' delle connesse attivita' di imballaggio,  carico,  riempimento
oppure scarico, di merci pericolose su strada,  sono  esentate  dalla
nomina del consulente  per  la  sicurezza  in  conformita'  a  quanto
previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.