Art. 3 
 
Casi di esenzione per natura del  trasporto,  limiti  quantitativi  o
                        disposizioni speciali 
 
  1. Sono esentate dalla nomina del consulente per  la  sicurezza  le
imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il
trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio,
carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che: 
    a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR; 
    b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione  delle
condizioni di trasporto di cui: 
      i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali  applicabili  ad
alcune materie o oggetti»; 
      ii.  al  cap.  3.4  dell'ADR  «Merci  pericolose  imballate  in
quantita' limitate»; 
      iii. al  cap.  3.5  dell'ADR  «Merci  pericolose  imballate  in
quantita' esenti».