Art. 3 Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali 1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che: a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR; b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui: i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»; ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' limitate»; iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' esenti».