Art. 4 
 
              Casi di esenzione per trasporti in colli 
 
  1. Sono esentate dalla nomina del consulente per  la  sicurezza  le
imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il
trasporto   oppure   una   o   piu'   delle    attivita'    correlate
all'imballaggio, al carico oppure allo scarico  di  merci  pericolose
confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a)  per  ogni  operatore,  e'  ammesso  un  limite   massimo   di
ventiquattro operazioni per anno solare e  tre  operazioni  per  mese
solare; 
    b)  ogni  operazione  deve  rispettare  i   limiti   quantitativi
individuati alla  tabella  1.1.3.6.3  dell'ADR  ovvero  alla  sezione
1.1.3.6.4  dell'ADR,  se  tali  merci  appartengono  a  categorie  di
trasporto diverse; 
    c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di
monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato
dei dati di classificazione e  identificazione  di  ogni  spedizione,
data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere  di  imballaggio,
recipiente  a  pressione,  IBC  o  grande  imballaggio)  e   relativo
quantitativo netto. Tale registro, compilato per  ogni  anno  solare,
dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o  digitale)  per  un
tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in
caso di richiesta. 
  2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma
1 le materie appartenenti alla classe 7.