(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                  SISTEMA SIAD DISCIPLINARE TECNICO 
 
                              Sommario 
 
    1. Introduzione 
    2. Definizioni 
    3. I soggetti 
    4. Descrizione del sistema informativo 
      4.1 Caratteristiche infrastrutturali 
      4.1.1 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio 
      4.1.2 Misure idonee a garantire la protezione dei dati 
      4.1.2.1 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema 
      4.1.3 Gestione dei supporti di memorizzazione 
      4.2  Specifiche  disposizioni  per  il  trattamento  dei   dati
identificativi dell'assistito 
      4.3 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti 
      4.3.1 Fase 1- Abilitazione alla piattaforma 
      4.3.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi 
      4.4 Modalita' di trasmissione 
      4.4.1 Tempi di trasmissione 
      4.4.2 Sistema Pubblico di Connettivita' 
      4.4.3 Garanzie per la sicurezza della trasmissione  dei  flussi
informativi 
      4.4.4 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati 
      4.5 Servizi di analisi dati 
      4.6 Servizi per il monitoraggio dell'attivita'  dell'assistenza
domiciliare 
    5. Ambito della rilevazione 
    6. Le informazioni 
      6.1 Tracciato 1 
      6.2 Tracciato 2 
 
1. Introduzione 
 
    Il presente disciplinare presenta  i  contenuti  informativi  del
Sistema informativo per il monitoraggio  dell'assistenza  domiciliare
(SIAD),  i  soggetti  che  concorrono  alla  sua  alimentazione,   le
modalita' tecniche previste  per  l'alimentazione  e  l'utilizzo  del
sistema stesso, nonche' l'indicazione degli obiettivi di sicurezza  e
protezione dei dati. 
    In particolare, il presente allegato  descrive  le  modalita'  di
trasmissione al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)  dei  dati
relativi al Sistema informativo per il  monitoraggio  dell'Assistenza
domiciliare (SIAD), cioe' degli interventi sanitari e  socio-sanitari
erogati  in  maniera  programmata  da  operatori  afferenti  al   SSN
nell'ambito dell'assistenza domiciliare. 
    Ogni  variazione  significativa  alle  caratteristiche   tecniche
descritte nel presente disciplinare e in generale,  le  novita'  piu'
rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero  della
salute  (http://www.salute.gov.it),  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale. 
 
2. Definizioni 
 
    Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende per: 
      a.  «crittografia»,   tecnica   per   rendere   inintelligibili
informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e
dell'algoritmo necessario; 
      b. «crittografia simmetrica», un tipo di crittografia in cui la
stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il
messaggio,  ovvero  una  chiave  nota  sia   al   mittente   che   al
destinatario; 
      c. «crittografia asimmetrica», un tipo di crittografia  in  cui
ogni soggetto coinvolto nello scambio di informazioni dispone di  una
coppia di chiavi, una  privata,  da  mantenere  segreta,  l'altra  da
rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due  soggetti
permette di garantire l'identita' del  mittente,  l'integrita'  delle
informazioni e di renderle inintelligibili a terzi; 
      d. «sito internet del Ministero»,  il  sito  istituzionale  del
Ministero della  salute  http://www.salute.gov.it  accessibile  dagli
utenti  per  le  funzioni  informative  relative  alla   trasmissione
telematica dei dati; 
      e. «XML», il linguaggio di markup aperto e basato su testo  che
fornisce informazioni di tipo strutturale  e  semantico  relative  ai
dati  veri  e  propri.  Acronimo  di  «eXtensible  Markup   Language»
metalinguaggio creato e gestito dal World wide web consortium (W3C); 
      f.  «Centro  elaborazione  dati»  o   «CED»,   l'infrastruttura
dedicata  ai  servizi  di  hosting  del  complesso  delle  componenti
tecnologiche del NSIS, dove i servizi di sicurezza  fisica  logica  e
organizzativa sono oggetto di specifiche procedure e processi; 
      g. «DGSISS», la Direzione generale della digitalizzazione,  del
Sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero  della
salute; 
      h. «Codice dell'amministrazione digitale» o «CAD»,  il  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; 
      i. «cooperazione  applicativa»,  l'interazione  tra  i  sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni effettuata  nel  rispetto
delle regole tecniche di cui alle linee guida previste  dall'art.  71
del CAD; 
      j. «tracciatura», registrazione delle operazioni  compiute  con
identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati. 
 
3. I soggetti 
 
    Le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono le informazioni e i dati relativi al Sistema  informativo
per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD) attenendosi al
presente Disciplinare tecnico. 
    Le Regioni  e  le  Province  autonome  individuano,  inoltre,  un
soggetto responsabile della corretta e  tempestiva  trasmissione  dei
dati al  Sistema  informativo  per  il  monitoraggio  dell'assistenza
domiciliare (SIAD). 
 
4. Descrizione del sistema informativo 
 
    4.1 Caratteristiche infrastrutturali 
    Date le peculiarita' organizzative, le necessita' di  scambio  di
informazioni tra sistemi eterogenei e  le  caratteristiche  dei  dati
trattati, il Sistema SIAD e' basato su un'architettura  standard  del
mondo Internet: 
      utilizza lo standard XML per  definire  in  modo  unificato  il
formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle  interazioni  tra
le applicazioni; 
      attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi; 
      prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione
dei dati personali trattati. 
    E' costituito, a livello nazionale, da: 
      un  sistema  che  ospita  il  front-end  web  dell'applicazione
(avente la funzione di web server); 
      un sistema che ospita l'applicazione  (avente  la  funzione  di
application server); 
      un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server); 
      un sistema dedicato alla  autenticazione  degli  utenti  e  dei
messaggi; 
      un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence. 
    4.1.1 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio 
    A garanzia della corretta operativita' del  servizio  sono  state
attivate procedure idonee a definire tempi e modi  per  salvaguardare
l'integrita' e la disponibilita' dei dati e consentire il  ripristino
del  sistema  in  caso  di  eventi  che  lo  rendano  temporaneamente
inutilizzabile. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base
delle evidenze che emergono dall'analisi dei  rischi  presentati  dal
trattamento che derivano in particolare  dalla  distruzione  e  dalla
perdita dei dati. 
    In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso  il
CED, sono previste: 
      procedure per il salvataggio periodico  dei  dati  (backup  sia
incrementale che storico); 
      procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la
rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup; 
      procedure per il data recovery; 
      procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del
possibile, successivo, ripristino; 
      software aggiornato secondo la tempistica prevista  dalle  case
produttrici  ovvero,  periodicamente,  a  seguito  di  interventi  di
manutenzione; 
      basi di dati configurate per consentire un ripristino  completo
delle  informazioni  senza  causarne  la  perdita  di  integrita'   e
disponibilita'; 
      gruppi di continuita' che, in caso di mancanza di alimentazione
elettrica di rete, garantiscono la continuita' operativa; 
      soluzioni per la continuita' operativa ed il disaster recovery. 
    La struttura  organizzativa  del  CED  e  le  procedure  adottate
consentono, in caso di necessita', di operare il ripristino dei  dati
in un arco di tempo inferiore ai sette giorni. 
    4.1.2 Misure idonee a garantire la protezione dei dati 
    Per  garantire  la  protezione  del  patrimonio  informativo  del
Sistema informativo SIAD sono attivate misure di sicurezza  fisica  e
logica idonee a salvaguardare l'integrita' e  la  riservatezza  delle
informazioni. Tali misure sono periodicamente aggiornate  sulla  base
delle evidenze che emergono dall'analisi dei  rischi  presentati  dal
trattamento  che  derivano  in  particolare  dalla  modifica,   dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in  modo  accidentale  o
illegale, ai dati e prevedono: 
      isolamento logico della rete; 
      protezione dei dati  e  delle  applicazioni  da  danneggiamenti
provocati da virus informatici; 
      autenticazione degli utenti; 
      controllo dell'accesso alle applicazioni ed ai dati; 
      integrita' dei messaggi scambiati; 
      cifratura dei dati. 
    Tutti i sistemi ospitati presso il Centro elaborazione dati (CED)
sono  collegati  in  rete  locale  e  connessi  alle   infrastrutture
comunicative attraverso servizi di firewall  e  proxy  opportunamente
configurati.  Inoltre,  la  sicurezza   degli   stessi   sistemi   e'
incrementata mediante: 
      strumenti  IPS/IDS   (Intrusion   Prevention   System/Intrusion
Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di
consentire  l'identificazione  di   attivita'   ostili,   ostacolando
l'accesso da parte di soggetti non  identificati  e  permettendo  una
reazione automatica alle intrusioni; 
      un sistema di gestione degli accessi e di profilazione  utenti,
che prevede, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte; 
      un sistema di registrazione delle operazioni di  accesso  degli
utenti ai sistemi e delle  operazioni  di  trattamento  (sia  tramite
funzioni  applicative  o  tramite  accesso  diretto),  al   fine   di
permettere l'individuazione di eventuali anomalie; 
      un servizio SIEM (Security information  and  event  management)
che realizza le attivita' di  logging,  monitoraggio  e  correlazione
degli eventi di sicurezza; 
      un servizio di gestione Antivirus e Host IPS che centralizza la
gestione delle componenti antivirus e HIPS (Host intrusion prevention
system) al fine di prevenire intrusioni  illecite  e  contrastare  le
minacce legate a software malevolo; 
      utilizzo di uno strumento  di  controllo  per  l'accesso  degli
amministratori di sistema; 
      utilizzo di uno  strumento  di  controllo  della  gestione  dei
privilegi di accesso da parte  degli  amministratori  delle  basi  di
dati; 
      utilizzo del canale HTTPS con protocollo TLS V1.2 o superiori; 
      utilizzo di componenti di Trasparent data  encryption  (TDE)  e
Database  vault  (DV)  per  proteggere  i  dati   da   utilizzi   non
autorizzati; 
      funzioni di crittografia simmetrica e asimmetrica; 
      separazione dei dati anagrafici dei soggetti censiti  dai  dati
sensibili, con la predisposizione di distinti schemi di database. 
    4.1.2.1 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema 
    Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli utenti sono
registrate e i dati vengono conservati in appositi file  di  log,  al
fine di evidenziare eventuali anomalie  o  utilizzi  impropri,  anche
tramite specifici alert. 
    Le informazioni registrate in tali file di log sono le seguenti: 
      i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso; 
      la data e l'ora dell'accesso; 
      l'operazione effettuata. 
    Inoltre, nel caso  di  accesso  ai  dati  individuali,  che  puo'
avvenire soltanto da parte degli amministratori di sistema, nei  file
di log e' anche registrato il codice dell'assistito su cui  e'  stato
effettuato l'accesso. 
    Ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati: 
      i  log  sono  protetti  con  idonee  misure  contro  ogni   uso
improprio; 
      i log  sono  conservati  per  dodici  mesi  e  cancellati  alla
scadenza; 
      i dati  contenuti  nei  log  sono  trattati  in  forma  anonima
mediante aggregazione; possono essere trattati in forma  non  anonima
unicamente laddove cio' risulti indispensabile ai fini della verifica
della liceita' del trattamento dei dati. 
    Nel caso di cooperazione applicativa: 
      sono conservati i file di log degli invii delle informazioni al
sistema; 
      sono conservati i file di log delle ricevute del sistema; 
      a seguito dell'avvenuta ricezione delle ricevute  il  contenuto
delle comunicazioni effettuate e' eliminato. 
    Tutte le operazioni  di  inserimento  e  aggiornamento  dei  dati
prevedono la creazione di un  messaggio  in  formato  XML  che  viene
firmato digitalmente dall'utente. Tutti i  messaggi  sono  archiviati
nel sistema per garantire la tracciabilita' di tutte le modifiche dei
dati. 
    4.1.3 Gestione dei supporti di memorizzazione 
    I supporti di memorizzazione,  che  includono  nastri  magnetici,
dischi ottici e cartucce, possono  essere  fissi  o  rimovibili.  Sui
supporti  di  memorizzazione  non   vengono,   comunque,   conservate
informazioni in chiaro; cio'  malgrado,  per  ridurre  al  minimo  il
rischio di manomissione delle  informazioni,  viene  identificato  un
ruolo  di  custode  dei  supporti  di  memorizzazione,  al  quale  e'
attribuita  la  responsabilita'  della  gestione  dei   supporti   di
memorizzazione rimovibili. 
    Per  la  gestione  dei  supporti  di  memorizzazione  sono  state
adottate, in particolare, le seguenti misure: 
      tutti   i   supporti   sono   etichettati   a   seconda   della
classificazione dei dati contenuti; 
      viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione; 
      sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei
supporti di memorizzazione; 
      i  supporti  di  memorizzazione  non  piu'  utilizzati  saranno
distrutti e  resi  inutilizzabili,  secondo  procedure  definite  che
prevedano la documentazione della distruzione. 
    4.2  Specifiche  disposizioni  per  il   trattamento   dei   dati
identificativi dell'assistito 
    Come previsto dal decreto del Ministro della  salute  7  dicembre
2016, n. 262 (Regolamento recante procedure per l'interconnessione  a
livello nazionale dei sistemi informativi  su  base  individuale  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  quando  gestiti  da   diverse
amministrazioni  dello  Stato),  a   livello   regionale   i   codici
identificativi relativi  all'assistito  sono  oggetto  del  seguente,
specifico trattamento, precedente all'invio  dei  dati  al  Ministero
della salute. Le Regioni  e  Province  autonome,  mediante  procedure
automatiche procedono ad effettuare, nell'ordine: 
      1. la verifica di validita' dei predetti codici identificativi; 
      2. la sostituzione dei predetti  codici  identificativi  con  i
corrispettivi codici univoci prodotti da una funzione non invertibile
e resistente a collisioni. 
    La verifica di  cui  al  punto  1,  nelle  more  dell'attivazione
dell'Anagrafe nazionale degli assistiti («ANA»), istituita  ai  sensi
dell'art. 62-ter del Codice  dell'amministrazione  digitale,  prevede
uno scambio informativo con il servizio fornito dal  sistema  Tessera
Sanitaria  («TS»),  di  cui  alle  disposizioni  dell'art.  50,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
    La funzione di cui al punto 2 e' rappresentata da un algoritmo di
hash che, applicato a  un  codice  identificativo  (dato  in  input),
produce un codice  univoco  (digest  di  output)  dal  quale  non  e'
possibile risalire al codice identificativo di  origine.  L'algoritmo
di hash adottato e' definito dalla DGSISS del Ministero della  salute
ed e' condiviso tra tutti i soggetti alimentanti, al fine di  rendere
il codice univoco non invertibile cosi' ottenuto, a fronte del codice
identificativo di input, unico sul territorio nazionale. 
    Il  Codice  univoco  non  invertibile   (CUNI)   cosi'   ottenuto
rappresenta  pertanto  l'identificativo  dell'assistito  univoco  sul
territorio  nazionale  e  dal  quale  non   e'   possibile   risalire
all'identificativo di origine. 
    Il Ministero della salute, in  fase  di  acquisizione  dei  dati,
effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco  nazionale
dell'assistito  (CUNA)  agli  assistiti   rappresentati   dal   CUNI,
attraverso la diretta  sostituzione  del  codice  identificativo  non
invertibile ricevuto. 
    Il CUNA e' generato mediante l'adozione di una funzione di  Hash,
rappresentata da un  algoritmo  definito  dalla  DGSISS,  del  codice
identificativo non invertibile CUNI ricevuto. 
    Il  CUNA  e'  utilizzato  come  unico   elemento   identificativo
dell'assistito nell'ambito di tutti i successivi trattamenti  operati
sul NSIS. 
    4.3 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti 
    Gli utenti del  sistema  sono  individuati  dal  Ministero  della
salute e sono: 
      a) alle unita' organizzative delle regioni e province  autonome
competenti,   come   individuate   da   provvedimenti   regionali   e
provinciali, di  consultare  le  informazioni  rese  disponibili  dal
Sistema in forma aggregata, a livello aziendale su base  annuale,  al
fine di effettuare  analisi  comparative  in  materia  di  assistenza
sanitaria domiciliare, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi
dell'art. 2, comma 2-bis; 
      b)  alle  competenti  unita'  organizzative   della   Direzione
generale della programmazione sanitaria e  della  Direzione  generale
del sistema informativo e statistico sanitario  del  Ministero,  come
individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare
le informazioni rese disponibili dal Sistema in  forma  aggregata,  a
livello aziendale su base annuale. 
    Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione
e autorizzazione,  nonche'  di  gestione  delle  identita'  digitali,
attraverso il quale vengono  definiti  i  profili  di  autorizzazione
previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del  controllo
degli accessi  basato  sui  ruoli  e  declinati  nello  specifico  in
relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte  e  all'ambito
territoriale  delle  azioni   di   competenza.   Gli   amministratori
dell'applicazione, nominati dal Ministero della salute, gestiscono la
designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso. 
    Gli  utenti  accedono  ai  servizi  del  Ministero  della  salute
attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei  servizi,  Carta
di identita' elettronica, SPID), definiti  dalle  vigenti  normative,
come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati  in
rete dalle pubbliche  amministrazioni  ovvero,  per  gli  utenti  che
accedono a soli dati aggregati e anonimi,  tramite  codice  utente  e
parola chiave, generate secondo le modalita' riportate sul  sito  del
Ministero  della  salute,  in  conformita'  all'art.  64  del  Codice
dell'amministrazione digitale. 
    Per l'abilitazione  all'accesso  e'  previsto  un  processo  come
descritto nei successivi paragrafi. 
    4.3.1 Fase 1- Abilitazione alla piattaforma 
    La prima fase  prevede  la  registrazione  da  parte  dell'utente
mediante l'inserimento delle generalita', del  proprio  indirizzo  di
posta elettronica  ove  ricevere  le  credenziali  di  autenticazione
nonche'  dei  dettagli  inerenti  alla  struttura  organizzativa   di
appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia  una
e-mail contenente l'identificativo e  la  password  che  l'utente  e'
obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con  cadenza
definita sulla base delle  evidenze  che  emergono  dall'analisi  dei
rischi e  anche  a  fronte  di  cambiamenti  organizzativi  o  eventi
anomali. 
    La parola chiave dovra' avere le seguenti caratteristiche: 
      complessita'  (lunghezza  e  presenza  di  caratteri  speciali)
adeguata allo stato dell'arte tecnologico; 
      non    contenere    riferimenti    facilmente     riconducibili
all'incaricato. 
    Le credenziali di autorizzazione rispondono ai  criteri  definiti
nel documento di password policy adottato dal Ministero della  salute
e, se non utilizzate per un periodo superiore a quello definito, sono
disattivate. 
    4.3.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi 
    Nella seconda fase, l'utente puo' chiedere l'abilitazione  ad  un
profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della  salute
e associato alla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente. 
    L'amministratore dell'applicazione effettua  un  riscontro  della
presenza  del  nominativo  nella  lista  di  coloro  che  sono  stati
formalmente designati dal referente competente (ad es. della  regione
o provincia autonoma di appartenenza). Qualora questa verifica  abbia
esito negativo, la procedura di abilitazione si interrompe; nel  caso
in cui questa verifica abbia esito positivo,  l'utente  e'  abilitato
all'utilizzo del sistema con appropriato profilo di accesso. 
    Per  garantire  l'effettiva  necessita',  da  parte  del  singolo
utente, di accedere alle informazioni per le  quali  ha  ottenuto  un
profilo  di  accesso,  le  utenze  vengono  sottoposte  a  periodiche
verifiche circa la sussistenza dei presupposti  che  hanno  originato
l'abilitazione degli utenti. 
    4.4 Modalita' di trasmissione 
    La regione o provincia autonoma fornisce al  Sistema  informativo
per   il   monitoraggio   dell'assistenza   domiciliare   (SIAD)   le
informazioni definite nelle successive  sezioni,  scegliendo  fra  le
seguenti tre modalita' alternative: 
      a) utilizzando le regole tecniche di  cooperazione  applicativa
del Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) di cui  all'art.  71  del
CAD; 
      b) utilizzando i servizi applicativi web based che  il  Sistema
mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e secondo  le
regole  per  l'autenticazione  di  cui  a  punto  4.2;  il   servizio
applicativo permette l'upload delle informazioni; 
      c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata
su certificati digitali  emessi  da  un'autorita'  di  certificazione
ufficiale. 
    I  dati  inviati  al  Sistema  informativo  per  il  monitoraggio
dell'assistenza domiciliare (SIAD) sono resi inintellegibili  tramite
crittografia  asimmetrica  utilizzando  la   chiave   pubblica   resa
disponibile dal Ministero della salute. 
    A  supporto  degli  utenti,  il  Sistema   informativo   per   il
monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD) rende disponibile  un
servizio  di  assistenza  raggiungibile  mediante  un  unico   numero
telefonico da tutto il territorio nazionale; ogni ulteriore dettaglio
e' reperibile sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della  salute
all'indirizzo http://www.salute.gov.it 
    Le tempistiche di  trasmissione  ed  i  servizi  di  cooperazione
applicativa  sono  pubblicati  a  cura  del  Ministero  all'indirizzo
http://www.salute.gov.it 
    4.4.1 Tempi di trasmissione 
    Il  Sistema  informativo  per  il  monitoraggio   dell'assistenza
domiciliare (SIAD) e' alimentato dalle Regioni  e  Province  autonome
secondo le tempistiche indicate dall'art.  5  del  decreto  e  devono
essere raccolte al verificarsi degli eventi idonei alla generazione e
modifica delle informazioni richieste  per  singolo  assistito.  Come
indicato all'art. 3, comma 3, tali eventi sono identificabili con  le
principali fasi del processo assistenziale. 
    4.4.2 Sistema pubblico di connettivita' 
    Il  Sistema  pubblico  di  connettivita'  (SPC)  e'  definito   e
disciplinato all'art. 73 e seguenti del  Codice  dell'amministrazione
digitale. 
    Le trasmissioni telematiche devono avvenire  nel  rispetto  delle
regole tecniche del SPC, cosi' come definito agli articoli  51  e  71
del Codice dell'amministrazione digitale. 
    4.4.3 Garanzie per la sicurezza  della  trasmissione  dei  flussi
informativi 
    Nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma disponga di un
sistema informativo in grado di  interagire  secondo  le  logiche  di
cooperazione applicativa, l'erogazione e la  fruizione  del  servizio
richiedono  come  condizione   preliminare   che   siano   effettuate
operazioni  di  identificazione  univoca  delle   entita'   (sistemi,
componenti software, utenti)  che  partecipano,  in  modo  diretto  e
indiretto  (attraverso  sistemi  intermedi)  ed  impersonando   ruoli
diversi, allo scambio di messaggi e all'erogazione  e  fruizione  dei
servizi. 
    In particolare, occorrera' fare riferimento alle regole  tecniche
individuate dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale. 
    Nel caso in cui il sistema informativo della Regione o  Provincia
autonoma non risponda alle specifiche  di  cui  sopra,  l'utente  che
debba procedere all'inserimento delle informazioni potra' accedere al
Sistema, nell'ambito del NSIS, e inviare le  informazioni  attraverso
una connessione sicura. 
    4.4.4 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati 
    L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di
documenti conformi alle specifiche  dell'Extensible  markup  language
(XML) 1.0 (raccomandazione W3C 29 settembre 2006). 
    Gli schemi standard dei documenti in formato  XML  contenenti  le
definizioni delle strutture dei dati  dei  messaggi  da  trasmettere,
sono pubblicati, nella loro versione aggiornata,  sul  sito  internet
del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it 
    4.5 Servizi di analisi dati 
    I servizi  applicativi  consentono  di  accedere  ad  un'apposita
funzionalita' di reportistica che prevede tre tipologie di utenti: 
      utenti del Ministero della salute; 
      utenti delle Regioni o Province autonome. 
    Il Ministero  della  salute  ha  realizzato  strumenti  online  a
supporto  del  monitoraggio  della   completezza   e   qualita'   del
caricamento dei dati SIAD, delle analisi dei dati acquisiti in NSIS. 
    Tali strumenti sono rivolti ai valutatori e a coloro  che  devono
definire le politiche di programmazione sia a livello nazionale sia a
livello regionale, nonche'  agli  altri  rilevanti  stakeholders  che
operano nell'ambito dell'assistenza domiciliare. 
    Gli  strumenti  disponibili   nella   piattaforma   del   Sistema
informativo sanitario nazionale sono i seguenti: 
      monitoraggio completezza e qualita' dei dati: una  reportistica
dettagliata  della  qualita'  dei  dati  in  grado   di   evidenziare
tempestivamente alle Regioni  e  pubblica  amministrazione  eventuali
errori e anomalie riscontrate nel flusso informativo SIAD; 
      analisi   tecnico-funzionale:   un   insieme   di    indicatori
tecnico-funzionali  che   per   ogni   Regione   consente   l'analisi
dettagliata  di  alcune  informazioni  rilevanti   attraverso   anche
l'integrazione tra flussi informativi diversi; 
      dashboard  di  analisi  dinamiche:  dashboard  a  supporto  dei
processi  di  valutazione  e  programmazione  sanitaria   nell'ambito
dell'assistenza domiciliare. 
    4.6 Servizi per il  monitoraggio  dell'attivita'  dell'assistenza
domiciliare 
    Il  Sistema  informativo  per  il  monitoraggio   dell'assistenza
domiciliare (SIAD) risponde all'esigenza  di  acquisire  informazioni
necessarie per il monitoraggio dell'attivita' relativa all'assistenza
domiciliare, con riferimento all'analisi della presa in  carico,  del
volume  e  della   tipologia   di   prestazioni   erogate   e   sulle
caratteristiche    dell'utenza,    arruolata    previa    valutazione
multidisciplinare  e  definizione  di  un  progetto   di   assistenza
individuale (PAI) allo scopo di supportare la verifica degli standard
qualitativi e  quantitativi  dei  Livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA). 
    Il Sistema  oggetto  del  presente  documento  risponde  altresi'
all'esigenza  di  monitoraggio  dell'attivita'  di  cure   palliative
domiciliari erogata da parte di  Reti  locali  (RL)  di  Terapia  del
dolore  (TD)  e  Cure  palliative  (CP)  sulla  base  di   protocolli
formalizzati, ed articolate in livello base e specialistico. 
 
5. Ambito della rilevazione 
 
    Il  Sistema  e'  finalizzato  alla  raccolta  delle  informazioni
relative all'assistenza domiciliare  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
previa valutazione/rivalutazione multidimensionale  dell'assistito  e
definizione di un piano/programma/progetto di assistenza individuale,
la cui responsabilita' clinica e'  in  capo  al  medico  di  Medicina
generale (MMG) o Pediatra di libera scelta (PLS), fatti salvi i  casi
in cui  il  medico  responsabile  del  rapporto  di  cura  sia  stato
diversamente identificato, purche' afferenti al distretto/ASL. 
    Il Sistema e' alimentato con le informazioni di cui  all'art.  3,
comma 1, del decreto, con riferimento alle  attivita'  di  assistenza
sanitaria   e   socio-sanitaria   erogate   presso    il    domicilio
dell'assistito, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 22  e
23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio
2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502». 
    Pertanto devono essere trasmesse al sistema anche le informazioni
relative a: 
      «cure domiciliari di livello base», costituite  da  prestazioni
professionali in risposta a bisogni sanitari  di  bassa  complessita'
medica, infermieristica e/o riabilitativa, anche ripetute nel  tempo,
come previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 12 gennaio 2017, sopra richiamato; 
      «cure  palliative  domiciliari»,  costituite   da   prestazioni
professionali  di  tipo  medico,  infermieristico,  riabilitativo   e
psicologico,  accertamenti  diagnostici,   assistenza   farmaceutica,
dispositivi medici e preparati per nutrizione artificiale  in  favore
di persone nella  fase  terminale  della  vita  affette  da  malattie
progressive, articolate in livello base e livello  specialistico,  la
cui responsabilita' clinica del rapporto di cura e' assunta da figure
diverse, come esplicitato nell'art. 23 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 cui si  rinvia.  Le  attivita'
erogate al  domicilio  dell'assistito,  oggetto  di  rilevazione  del
presente flusso, sono quelle attribuite agli operatori  afferenti  al
distretto/ASL. 
      Nell'ambito delle  attivita'  di  terapia  del  dolore  e  cure
palliative erogate presso il domicilio  dell'utente,  sara'  altresi'
rilevata l'informazione relativa all'appartenenza ad una  delle  reti
locali di terapia del dolore (RLTD), di cure palliative  (RLCP),  per
quanto attiene il paziente adulto ed  anche  il  paziente  pediatrico
(RCPPTD); 
      casi di «dimissioni protette», tesi ad  assicurare  continuita'
assistenziale  al  paziente  precedentemente  ricoverato  presso  una
struttura ospedaliera (solitamente, la struttura ospedaliera  segnala
e/o richiede al MMG o PLS l'attivazione di un programma di assistenza
domiciliare anche in relazione al fine vita). 
 
6. Le informazioni 
 
    Il  Sistema  informativo  per  il  monitoraggio   dell'assistenza
domiciliare (SIAD) rileva le seguenti informazioni: 
      TRACCIATO 1 - contiene le informazioni  associate  agli  eventi
presa in carico: dati anagrafici del  paziente,  erogatore,  soggetto
richiedente  la  presa  in  carico   e   valutazione   dell'assistito
(patologia, autonomia e bisogni assistenziali); 
      TRACCIATO 2 - contiene le informazioni  associate  agli  eventi
erogazione (dati riferiti agli accessi e  ai  dati  di  prestazione),
sospensione, rivalutazione  dell'assistito  (patologia,  autonomia  e
bisogni assistenziali) e conclusione. 
    Le informazioni relative agli eventi: 
 
=====================================================================
|                 |   Data in cui   |                   |           |
|                 | l'evento si e'  |  Informazioni da  |           |
| Eventi (art. 3  |verificato (art. |trasmettere (art. 3|           |
|    comma 3)     |   5 comma 2)    |      comma1)      | Tracciati |
+=================+=================+===================+===========+
|                 |                 |Caratteristiche    |           |
|                 |                 |anagrafiche        |           |
|                 |                 |dell'assistito.    |           |
|                 |Data di presa in |Prima Valutazione  |           |
|Presa in carico  |carico           |dell'assistito     |Tracciato 1|
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |                 |Identificazione    |           |
|                 |                 |degli accessi e    |           |
|                 |                 |delle prestazioni  |           |
|Erogazione       |Data di accesso  |erogate            |Tracciato 2|
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |Data di inizio e |Dati relativi alla |           |
|                 |di fine          |sospensione della  |           |
|Sospensione      |sospensione      |presa in carico    |Tracciato 2|
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |                 |Rivalutazione      |           |
|                 |Data di          |sanitaria          |           |
|Rivalutazione    |rivalutazione    |dell'assistito     |Tracciato 2|
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |                 |Dati relativi alla |           |
|                 |Data di          |dimissione         |           |
|Conclusione      |conclusione      |dell'assistito     |Tracciato 2|
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
 
    devono essere trasmesse in relazione al periodo di riferimento in
cui  si  sono  verificati  gli   eventi,   individuato   in   termine
trimestrale, mantenendo coerenza con i termini definiti per i periodi
di  rilevazione  stabiliti  per  Il  Sistema   informativo   per   il
monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD) di cui si riporta  il
dettaglio nella tabella seguente: 
 
=====================================================================
|                       |                     | Termine per l'invio |
|Periodo di riferimento |     Periodo di      | delle rettifiche al |
|  delle informazioni   |     rilevazione     |        NSIS         |
+=======================+=====================+=====================+
|I Trimestre            |Entro il 15 maggio   |15 giugno            |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
|II Trimestre           |Entro il 14 agosto   |15 settembre         |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
|III Trimestre          |Entro il 14 novembre |15 dicembre          |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
|                       |Entro il 14 febbraio |15 marzo (anno       |
|IV Trimestre           |(anno successivo)    |successivo)          |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
 
    6.1 Tracciato 1 
    Tabella: Alimentazione sistema informativo - Tracciato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    6.2 Tracciato 2 
     Tabella: Alimentazione sistema informativo - Tracciato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico