IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e  108  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  316/2019  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in  particolare,  l'art.
52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero  gestiscono
i predetti aiuti trasmettono  le  relative  informazioni  alla  banca
dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   registro
nazionale degli aiuti di Stato,  e,  in  particolare,  l'art.  6  del
regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti
nel settore agricolo continuano  ad  essere  contenute  nel  registro
aiuti di Stato SIAN; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  individua  l'Agenzia  per   le
erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA  quale  soggetto   gestore   per
l'attuazione   delle   attivita'   di   competenza   del    Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
soggetto gestore della misura; 
  Visto decreto legislativo 15  giugno  2000,  n.  188  «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.
165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  dicembre
1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore  e  dell'anagrafe  delle
aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare,  l'art.  12  che  prevede  la  determinazione  dei
criteri  e  della  modalita'  per  la  concessione  di   sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132»
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 9361300 del 4  dicembre  2020,  recante  «Individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173  «Disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4
gennaio 2023, n. 3; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante  la  conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 16 dicembre 2022,  n.  646632,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13  febbraio  2023  che
istituisce il sistema di qualita' nazionale zootecnia e stabilisce le
linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione afferenti
il  sistema  affinche'  vengano  riconosciuti   e   autorizzati   dal
Ministero; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 424, della legge  29  dicembre
2022, n. 197 istitutivo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  del
«Fondo per la sovranita'  alimentare»  finalizzato  a  rafforzare  il
sistema  agricolo  e  agroalimentare  nazionale,   anche   attraverso
interventi finalizzati alla tutela e  alla  valorizzazione  del  cibo
italiano di qualita' alla riduzione dei costi di  produzione  per  le
imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole,  alla  gestione
delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e  degli
approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026; 
  Considerato che la sovranita' alimentare e' il diritto di un popolo
a vedersi garantita la tutela delle scorte e degli approvvigionamenti
alimentari nonche' della produzione di cibo di qualita' attraverso il
sostegno delle  filiere  nazionali  agroalimentari,  della  pesca,  e
dell'acquacoltura, la valorizzazione  delle  aree  e  degli  ambienti
rurali e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali  sui
mercati internazionali; 
  Considerato che alcune filiere agricole/agroalimentari  necessitano
di misure dedicate per fare fronte alle emergenze e  alle  situazioni
di crisi di mercato e all'innalzamento dei costi di produzione dovuto
all'attuale scenario  di  instabilita'  geopolitica,  a  seguito  del
conflitto russo-ucraino, intervenuto all'indomani della  grave  crisi
di mercato della recente pandemia da covid-19 che ha  gia'  duramente
colpito il settore agroalimentare; 
  Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nell'anno  2022  per
gli agricoltori gli esborsi sono aumentati del 23 per cento  su  base
annua, registrando un'ulteriore spinta dopo  l'aumento  del  6,4  per
cento del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi  dei  prodotti
energetici (aumento del 62 per cento)  oltre  che  degli  animali  da
allevamento (aumento del 10 per cento) e dei mangimi (aumento del  21
per cento); 
  Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane
generato dalla crisi  Ucraina  e'  registrato  dal  report  del  CREA
«Agroalimentare e guerra: gli  effetti  sui  costi  e  sui  risultati
economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla  base  dei
dati  aziendali  rilevati  dalla  rete  RICA   (rete   d'informazione
contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio  nazionale
di oltre il 54 per cento con la previsione di stima che  prevede  per
oltre il 30 per cento delle aziende su base  nazionale  un  probabile
reddito netto negativo, rispetto al  7  per  cento  registrato  prima
dell'attuale crisi internazionale; 
  Considerata la necessita' di sostenere le filiere maidicola,  delle
proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero e dell'orzo al
fine di rafforzare il sistema agricolo e  coprire  i  maggiori  costi
determinati  anche  dalla  recente  crisi  Ucraina,  ma   anche   per
ottimizzare i rapporti di filiera; 
  Considerato che alcune filiere zootecniche  necessitano  di  misure
che consentano di aumentare la competitivita' della produzione  anche
per fare fronte alle emergenze o a situazioni  di  crisi  di  mercato
impreviste; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 12 luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «contratto di filiera»: contratto privatistico tra i  soggetti
della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia)  del
frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate  alla  linea
«vacca-vitello»  e  carni  bovine  SQNZ  come  di  seguito  definite,
finalizzato a favorire  la  collaborazione  e  l'integrazione  tra  i
produttori e le imprese di trasformazione, nonche' i soggetti  attivi
nel settore  del  commercio,  il  miglioramento  della  qualita'  del
prodotto e la programmazione degli  approvvigionamenti,  sottoscritto
dai produttori singoli o associati e altri  soggetti  delle  fasi  di
trasformazione e commercializzazione; 
    b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
    d) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola che  partecipa  ad
un contratto  di  filiera,  iscritta  al  registro  delle  imprese  e
all'anagrafe  delle  aziende  agricole,   attraverso   il   fascicolo
aziendale, che coltiva  mais,  proteine  vegetali  (legumi  e  soia),
frumento  tenero,  orzo  e/o   alleva   bovini   secondo   la   linea
«vacca-vitello»; 
    e) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21  maggio  2018,
n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    f) «frumento tenero»: frumento tenero da sementi certificate; 
    g) «legumi»: pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino; 
    h) «carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello»:  carni  di
bovino di razze da carne o a duplice attitudine ottenute  da  animali
nati e allevati in Italia nel rispetto della linea «vacca-vitello»; 
    i) «carni bovine SQNZ»: carni di bovini nati e allevati secondo i
disciplinari del Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ)» 
    j) «de minimis»: aiuti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013
e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  relativi   all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    k) «domanda unica»: documento previsto dall'art.  7  del  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste del 23 dicembre 2022, n.  660087  e  successive  modifiche  e
integrazioni e riferita all'anno 2023. La domanda unica  puo'  essere
utilizzata ai fini  della  predisposizione  della  domanda  di  aiuto
precompilata.