Art. 4 
 
                    Criteri ed entita' dell'aiuto 
 
  1. Ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il  termine
della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso
cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute  di
cui sono soci, contratti di filiera di durata  almeno  triennale,  e'
concesso l'aiuto di cui ai successivi commi. 
  2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine  vegetali,
frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal
contratto  deve  essere  incrementale  rispetto  alla   media   delle
superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai
piani di  coltivazione  grafici  utilizzati  per  la  domanda  unica,
presentata negli  ultimi  tre  anni  antecedenti.  Sono  esclusi  dal
calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario  non  ha
seminato la coltura oggetto dell'aiuto. 
  3.  Il  massimale  dell'aiuto  per  ettaro  incrementale  e'  cosi'
determinato: 
    a) mais: 400 euro/ettaro; 
    b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro; 
    c) frumento tenero: 300 euro/ettaro; 
    d) orzo: 200 euro/ettaro. 
  4.  L'aiuto  di  cui  al  comma  3  spettante  a  ciascun  soggetto
beneficiario e' commisurato alla  superficie  agricola,  espressa  in
ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento
tenero e orzo, nel limite di  50  ettari  complessivi  per  l'insieme
delle coltivazioni. 
  5. La superficie indicata nell'impegno di  coltivazione  annuale  o
nel  contratto  deve  essere  coerente  in  termini  di  ettari  alla
superficie  delle  colture  corrispondenti  riportata  nel  piano  di
coltivazione dell'anno di domanda di aiuto. 
  6.  Alle  imprese  di  allevamento  di  bovini  che  si  impegnano,
attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia  bovini  di
razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all'eta'  di
almeno di  8  mesi  nel  rispetto  della  linea  «vacca-vitello»,  e'
concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente  in  allevamento
alla data del termine di presentazione delle domande. 
  7.  Alle  imprese  di  allevamento  di  bovini  che  si  impegnano,
attraverso il contratto di filiera,  ad  allevare  in  Italia  bovini
dalla nascita  fino  all'eta'  di  almeno  di  sei  mesi  secondo  un
disciplinare  riconosciuto  nell'ambito  del  Sistema   di   qualita'
nazionale zootecnia, e' concesso un aiuto di 40 euro  per  ogni  capo
presente in allevamento alla data del termine di presentazione  delle
domande. 
  8.  L'aiuto  e'  concesso  al  soggetto  beneficiario  nel   limite
dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis». 
  9. Ferma restando il massimale degli aiuti  determinati  nei  commi
precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate,  l'importo
unitario  dell'aiuto  e'  determinato  in  base   al   rapporto   tra
l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il
numero di capi bovini allevati. 
  10. Gli aiuti sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del
soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi
e oggettivi, di cui al presente decreto. 
  11. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3
fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque  nei  limiti
delle  risorse  disponibili  a  legislazione   vigente   al   momento
dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 
  12. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non  sono
cumulabili.