Art. 4 Criteri ed entita' dell'aiuto 1. Ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono soci, contratti di filiera di durata almeno triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi. 2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto. 3. Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale e' cosi' determinato: a) mais: 400 euro/ettaro; b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro; c) frumento tenero: 300 euro/ettaro; d) orzo: 200 euro/ettaro. 4. L'aiuto di cui al comma 3 spettante a ciascun soggetto beneficiario e' commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni. 5. La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto. 6. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all'eta' di almeno di 8 mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande. 7. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini dalla nascita fino all'eta' di almeno di sei mesi secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di qualita' nazionale zootecnia, e' concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande. 8. L'aiuto e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis». 9. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati. 10. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto. 11. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 12. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non sono cumulabili.