Art. 6 Compiti del soggetto gestore 1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. 2. Il soggetto gestore puo' essere supportato dagli organismi pagatori riconosciuti competenti per territorio, nell'ambito delle attivita' istituzionali senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'espletamento dei controlli in loco a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni. 3. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis», avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti. 4. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. 5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 6. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo delle domande ricevute, il totale dell'importo richiesto, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro il 30 aprile di ogni anno successivo all'anno di riferimento. 7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 8. I fondi relativi all'anno 2023 saranno trasferiti al soggetto gestore sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero entro il 30 settembre 2023 dallo stesso soggetto gestore ed erogati sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal presente decreto. Per le annualita' 2024, 2025 e 2026 le risorse saranno trasferite al soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di una stima presuntiva che il soggetto gestore e' tenuto a comunicare al Ministero entro il 28 febbraio di ogni anno. Il soggetto gestore fornisce al Ministero, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la puntuale rendicontazione delle somme erogate, con indicazione delle allocazioni sulle filiere di cui all'art. 3, comma 2. Per ciascuna annualita', le eventuali somme non erogate dal soggetto gestore dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 9. La stima presuntiva di cui al comma 8 del presente articolo deve essere effettuata sulla base delle tendenze storiche, sia delle superfici coltivate sia dei capi bovini, dichiarati. 10. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.