Art. 6 
 
                    Compiti del soggetto gestore 
 
  1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. 
  2. Il soggetto  gestore  puo'  essere  supportato  dagli  organismi
pagatori riconosciuti competenti per  territorio,  nell'ambito  delle
attivita' istituzionali senza determinare ulteriori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, ai fini dell'espletamento  dei  controlli  in
loco a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni. 
  3. Il soggetto gestore effettua  le  verifiche  propedeutiche  alla
concessione  dell'aiuto   individuale   in   regime   «de   minimis»,
avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti. 
  4.  Il  soggetto   gestore,   verificate   la   completezza   delle
informazioni e la loro conformita' ai  requisiti  di  ammissibilita',
determina, nel rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle
risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di
cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto
beneficiario. 
  5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel registro nazionale  aiuti  e  comunica  al  soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo  effettivamente
spettante. 
  6. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo
delle domande  ricevute,  il  totale  dell'importo  richiesto,  anche
suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei
soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro  il  30
aprile di ogni anno successivo all'anno di riferimento. 
  7. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, il  soggetto  gestore  comunica  al  soggetto
beneficiario i motivi  ostativi  all'accoglimento  della  domanda  ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. 
  8. I fondi relativi all'anno 2023 saranno  trasferiti  al  soggetto
gestore sulla base di una stima presuntiva  comunicata  al  Ministero
entro il 30 settembre 2023 dallo stesso soggetto gestore  ed  erogati
sulla base dei  criteri  e  delle  modalita'  previsti  dal  presente
decreto. Per le annualita' 2024,  2025  e  2026  le  risorse  saranno
trasferite al soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla
base di una stima presuntiva che il  soggetto  gestore  e'  tenuto  a
comunicare al Ministero  entro  il  28  febbraio  di  ogni  anno.  Il
soggetto gestore fornisce al Ministero, entro il 30 aprile  dell'anno
successivo a quello di riferimento, la puntuale rendicontazione delle
somme erogate, con indicazione delle allocazioni sulle filiere di cui
all'art. 3, comma 2. Per ciascuna annualita', le eventuali somme  non
erogate dal soggetto gestore dovranno essere restituite al  Ministero
e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le  somme  versate
al capitolo di entrata del MASAF restano  acquisite  all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  9. La stima presuntiva di cui al comma 8 del presente articolo deve
essere effettuata sulla  base  delle  tendenze  storiche,  sia  delle
superfici coltivate sia dei capi bovini, dichiarati. 
  10. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai  soggetti  beneficiari  in
una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.