Art. 7 Cumulo e massimale 1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «de minimis». 2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 3. In ogni caso e' fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalita', da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.