Art. 7 
 
                         Cumulo e massimale 
 
  1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di  cui  al
presente decreto al soggetto beneficiario  dopo  aver  accertato  che
essi non provocano il  superamento  del  massimale  degli  aiuti  «de
minimis». 
  2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti ai sensi dell'art. 5 del regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
  3. In ogni  caso  e'  fatto  divieto  ai  soggetti  beneficiari  di
ricevere contributi previsti dal presente decreto  nel  caso  in  cui
abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le  medesime  finalita',
da fonti  unionali,  ove  non  sovrapponibili,  in  contrasto  o  non
compatibili.