Art. 8 Esenzione dalla notifica 1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2023 Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1324