Art. 8 
 
                      Esenzione dalla notifica 
 
  1. Gli aiuti concessi  in  conformita'  al  presente  decreto  sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi  dell'art.  3
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18  dicembre
2013  e  dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.   1408/2013   della
Commissione  del  18  dicembre  2013,  cosi'  come   modificato   dal
regolamento (UE) n. 316/2019. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti  ed  entra  in  vigore  il  giorno   seguente   alla   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2023 
 
                                        Il Ministro dell'agricoltura, 
                                        della sovranita' alimentare   
                                               e delle foreste        
                                                 Lollobrigida         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1324