Art. 13 
 
               Conseguimento di ulteriori abilitazioni 
 
  1. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su  una  classe
di concorso o su un altro grado di istruzione nonche' coloro che sono
in possesso della specializzazione sul sostegno  possono  conseguire,
fermo restando il  possesso  del  titolo  di  studio  necessario  con
riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in  altre  classi
di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione
di trenta CFU o CFA del percorso di formazione  iniziale  nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate  alla  disciplina
di riferimento. 
  2. I centri stabiliscono i  contenuti  dei  trenta  CFU  o  CFA  da
acquisire ai sensi del  comma  1,  sulla  base  della  corrispondenza
rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i  CFU  o  CFA
acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze
definite nel profilo di cui all'allegato A. 
  3. I percorsi per l'acquisizione dei CFU  o  CFA  cui  al  comma  1
possono essere svolti secondo le modalita'  di  cui  all'art.  2-ter,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 3, 5,
6 e 7, la prova scritta consiste in un  intervento  di  progettazione
didattica   innovativa,   anche    mediante    tecnologie    digitali
multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe
di concorso per la quale e' conseguita l'abilitazione. 
  5. I costi massimi di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale
e di partecipazione alla prova finale sono individuati  all'art.  12,
commi 2 e 3. 
  6. I percorsi per l'acquisizione dei CFU  o  CFA  cui  al  comma  1
erogati con le modalita' previste dall'art. 2-ter, comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo sono esclusi dal livello sostenibile
di attivazione dei percorsi di  formazione  iniziale  determinato  ai
sensi dell'art. 6, comma 4.