Art. 7
Contenuti e strutturazione dell'offerta formativa.
1. I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto
sono svolti con le modalita' di cui all'art. 2-bis, comma 1, del
decreto legislativo.
2. L'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale,
strutturata sulla base del profilo di cui all'allegato A al presente
decreto, si compone di non meno dei sessanta CFU o CFA, individuati
dall'allegato 1 al presente decreto, di cui e' parte integrante ed
essenziale.
3. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei
gruppi-classe e' pari ad almeno dodici ore. In ogni caso, il
tirocinio, con l'affiancamento dei tutor di cui all'art. 10, prevede
la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze
professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento
all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel
gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di
tirocinio.
4. Possono accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro
che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1
e 2, del decreto legislativo.
5. Possono, altresi', accedere all'offerta formativa di cui al
comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per
il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio
per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso
e' subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando
l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 6, comma 4, l'offerta formativa di cui al
presente comma e' fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attivita'
formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi
formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento
dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi
ordinamenti didattici.
6. I vincitori del concorso che non hanno l'abilitazione
all'insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai
sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo, devono
conseguire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo,
trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale,
con oneri a proprio a carico. I contenuti e gli obiettivi
dell'offerta formativa di cui al presente comma sono individuati
nell'allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante ed essenziale. I soggetti di cui al primo periodo,
acquisiti i trenta CFU o CFA, sostengono la prova finale con le
modalita' di cui all'art. 9.
7. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione
iniziale, ai sensi dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, e'
necessaria una percentuale minima di presenza alle attivita'
formative pari al 70 per cento per ogni attivita' formativa.