Art. 9
Modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico
1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste
in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano
l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui
all'allegato A al presente decreto.
2. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di
episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il
tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui
al presente comma e' finalizzata ad accertare le competenze acquisite
dal tirocinante nell'attivita' svolta in gruppi-classe e nell'ambito
della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle
attivita' di laboratorio nonche' all'acquisizione delle conoscenze
psicopedagogiche.
3. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata, su tema
proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una
durata massima di quarantacinque minuti, e' progettata anche mediante
tecnologie digitali multimediali, e' sviluppata con didattica
innovativa ed e' accompagnata dall'illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento
al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di
concorso.
4. Per i soggetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo, la prova scritta di cui al comma 2 consiste in un
intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante
tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle
discipline della classe di concorso per la quale e' conseguita
l'abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
5. La commissione giudicatrice della prova finale e' costituita da
due professori delle universita' o docenti delle istituzioni AFAM
appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di
presidente, nonche' da un componente designato dall'USR e da un
componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al
percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art.
10.
6. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci
punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La
prova finale e' superata se il candidato consegue un punteggio pari
almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
7. Con il superamento della prova finale di cui al presente
articolo e' acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa
classe di concorso.