Art. 11 
 
                      Controlli amministrativi 
 
  1.  Tutte  le  domande,  nonche'  le  dichiarazioni  presentate  da
beneficiari allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a
controlli amministrativi che riguardano tutti  gli  elementi  che  e'
possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.
I controlli  amministrativi  informatici  consentono  la  rilevazione
delle inadempienze in maniera automatizzata per  mezzo  di  strumenti
informatici, ricorrendo se del  caso  anche  a  dati  e  informazioni
contenuti   in   banche   dati   certificate   detenute   da    altre
amministrazioni,  e   comprendono   anche   le   seguenti   verifiche
incrociate: 
    a) sul possesso e mantenimento dei requisiti  di  agricoltore  in
attivita', giovane agricoltore e nuovo agricoltore; 
    b) sui diritti all'aiuto dichiarati  e  sulle  parcelle  agricole
dichiarate onde evitare,  rispettivamente,  che  lo  stesso  aiuto  o
sostegno sia concesso piu' di una volta per lo stesso anno  civile  o
anno di domanda e per evitare un indebito  cumulo  di  aiuti  erogati
nell'ambito degli interventi attivati tra quelli  previsti  dall'art.
16 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e degli interventi connessi alla
superficie previsti dall'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/2115; 
    c)  sui  diritti  all'aiuto,  onde  verificarne   l'esistenza   e
accertare l'ammissibilita'  all'aiuto  e  il  rispetto  di  eventuali
vincoli al trasferimento degli stessi; 
    d) tra le parcelle agricole  dichiarate  nella  domanda  unica  o
nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema
di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna  parcella  di
riferimento,  onde  accertare  l'ammissibilita'  delle  superfici  al
regime di pagamenti diretti o all'intervento di sviluppo rurale; 
    e) tra i diritti all'aiuto  e  la  superficie  determinata,  onde
accertare che ai diritti corrisponda una  superficie  ammissibile  ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115; 
    f) mediante il sistema  di  identificazione  e  di  registrazione
degli animali,  onde  accertare  l'ammissibilita'  all'aiuto  e/o  al
sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno  sia  concesso
piu' di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda; 
    g) sull'assenza di doppio finanziamento, anche  attraverso  altri
regimi unionali, tra  interventi  basati  sulla  superficie  o  sugli
animali contenenti i medesimi impegni. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera d), le  verifiche  incrociate  sono
effettuate come intersezione spaziale tra  la  superficie  dichiarata
nell'ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole  e
la superficie dichiarata nella domanda di  aiuto/pagamento.  Inoltre,
le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare  che  la  stessa
superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.