Art. 11 Controlli amministrativi 1. Tutte le domande, nonche' le dichiarazioni presentate da beneficiari allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. I controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate: a) sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attivita', giovane agricoltore e nuovo agricoltore; b) sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito degli interventi attivati tra quelli previsti dall'art. 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e degli interventi connessi alla superficie previsti dall'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/2115; c) sui diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilita' all'aiuto e il rispetto di eventuali vincoli al trasferimento degli stessi; d) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilita' delle superfici al regime di pagamenti diretti o all'intervento di sviluppo rurale; e) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115; f) mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilita' all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda; g) sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi basati sulla superficie o sugli animali contenenti i medesimi impegni. 2. Ai fini del comma 1, lettera d), le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale tra la superficie dichiarata nell'ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la superficie dichiarata nella domanda di aiuto/pagamento. Inoltre, le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.