Art. 12 Controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali 1. Laddove sulla base dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera g), emerga la presenza di doppi finanziamenti dovuti alla sovrapposizione degli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali e alla conseguente remunerazione degli stessi, gli Organismi pagatori applicano le riduzioni dei pagamenti ai beneficiari, con le modalita' stabilite nei successivi commi del presente articolo. 2. Nei casi di doppi pagamenti dovuti alla sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su un PSR 2014-2022 e gli impegni connessi ad una domanda di pagamento a valere sul PSP 2023-2027 per lo stesso anno di domanda: a) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali, con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un eco-schema sia in un intervento SRA, si applica la riduzione sull'intervento SRA; b) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un eco-schema, sia in una misura basata sulla superficie o sugli animali attivata nella Programmazione 2014-2022 o precedenti, la riduzione si applica su quest'ultima misura; c) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un intervento SRA sia in una misura basata sulla superficie o sugli animali, attivata nella Programmazione 2014-2022 o nelle precedenti, la riduzione si applica sull'intervento SRA; d) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali, con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto nell'ambito degli interventi SRA, le Autorita' di gestione competenti definiscono su quale SRA si applica la riduzione. 3. Nei casi di doppi pagamenti dovuti alla sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su un PSR 2014-2022 per l'anno n e gli impegni connessi ad una domanda di pagamento a valere sul PSP 2023-2027 per l'anno di domanda n+1: a) in caso di sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un eco-schema per l'anno n+1, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o a capo previsto nell'ambito dell'eco-schema; b) in caso di sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un intervento a superficie o animali della programmazione 2023-2027 per l'anno n+1, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o per animale previsto nell'ambito degli interventi del PSP. 4. L'importo della riduzione calcolata sulla base dell'effettivo periodo in sovrapposizione non e' pagato, oppure e' recuperato dagli Organismi pagatori sui pagamenti non ancora erogati al beneficiario. 5. Allo scopo di consentire agli Organismi pagatori di svolgere le adeguate verifiche amministrative sulla sovrapposizione degli impegni e di applicare le relative riduzioni sugli aiuti, le Autorita' di gestione regionali comunicano agli Organismi pagatori, nell'ambito di ciascun intervento, l'elenco degli impegni sovrapposti e l'entita' delle riduzioni applicabili, oltre all'individuazione, nel caso di cui al comma 2, punto d), dell'intervento a cui si applica. 6. L'Autorita' di gestione nazionale emana con proprio provvedimento apposite linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo sulla base di impegni di gestione, a supporto delle Autorita' di gestione regionali/provinciali, per l'attuazione in base alle specificita' e scelte regionali.