Art. 13 Elementi comuni ai controlli in loco 1. I controlli in loco sui campioni estratti come da capitolo 7.3.1.1.4 del Piano strategico nazionale (PSP) sono eseguiti dagli Organismi pagatori. 2. Le modalita' di esecuzione dei controlli in loco sono stabilite dagli Organismi pagatori sulla base di Linee guida definite da AGEA. 3. I controlli in loco organizzati dagli Organismi pagatori hanno un livello di qualita' minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalita'. 4. Nell'ambito dei controlli in loco e' ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali concernenti: a) i sistemi di qualita' e di certificazione detenuti dagli appositi Organismi di controllo quali il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari e relative organizzazioni territoriali, con riferimento all'obiettivo relativo al benessere degli animali; b) le verifiche di condizionalita'; c) le verifiche svolte dagli Organismi di certificazione dei sistemi di qualita' riconosciuti a livello nazionale dal MASAF e le verifiche degli Organismi di certificazione del biologico. 5. Le banche dati di cui al comma 4 rappresentano anche le banche dati ufficiali ai fini dell'attivazione della domanda automatica di cui all'art. 2, lettera g) del presente decreto. 6. L'interscambio delle informazioni tra Organismi di qualita' e certificazione e' stabilito da AGEA con modalita' e tempi per la fruizione armonizzata da parte degli Organismi pagatori. 7. Per l'esecuzione dei controlli in loco, gli Organismi pagatori possono avvalersi delle tecniche di telerilevamento utilizzando immagini satellitari di altissima risoluzione, conformi alle specifiche tecniche che sono definite da AGEA.