Art. 14 Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non sottoposti ad AMS 1. I controlli sono eseguiti tenendo conto del Periodo ottimale di controllo (POC), che corrisponde al periodo nel quale sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi applicabili per l'intervento specifico oggetto della verifica. Gli Organismi pagatori definiscono il periodo ottimale di controllo degli interventi secondo modalita' e tempistiche da concordare con Agea Coordinamento. 2. Ove possibile, i controlli in loco previsti dal presente decreto sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dal PSP. 3. La durata dei controlli in loco e' strettamente limitata al minimo necessario e sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata delle visite al beneficiario interessato.