Art. 14 
 
              Tempi di esecuzione dei controlli in loco 
              per gli interventi non sottoposti ad AMS 
 
  1. I controlli sono eseguiti tenendo conto del Periodo ottimale  di
controllo (POC), che corrisponde al periodo nel quale  sono  presenti
in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo  stesso,
o nel periodo di vigenza  del  maggior  numero  di  vincoli  o  altri
obblighi  applicabili  per  l'intervento  specifico   oggetto   della
verifica. 
  Gli Organismi pagatori definiscono il periodo ottimale di controllo
degli interventi secondo modalita' e tempistiche  da  concordare  con
Agea Coordinamento. 
  2. Ove possibile, i controlli in loco previsti dal presente decreto
sono  effettuati  contemporaneamente  ad  altri  eventuali  controlli
contemplati dal PSP. 
  3. La durata dei controlli in  loco  e'  strettamente  limitata  al
minimo necessario e sono coordinati  in  modo  tale  da  limitare  al
minimo  indispensabile  il  numero  e  la  durata  delle  visite   al
beneficiario interessato.