Art. 16 
 
             Esito conclusivo di non conformita' in AMS 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10,  paragrafo  8  del  regolamento  (UE)  n.
2022/1173,  gli  Organismi  pagatori  informano  il  beneficiario  in
relazione a: 
    a) superfici per le quali non risultano rispettate le  condizioni
di ammissibilita' pertinenti; 
    b) eventuale presenza di superfici non ammissibili,  di  uso  dei
terreni non ammissibile o cambiamenti della categoria  di  superficie
agricola; 
    c) modalita' per correggere o ritirare la domanda iniziale oppure
per fornire prove aggiuntive. 
  2. Le comunicazioni di  risposta  del  beneficiario,  di  cui  alla
lettera c), all'Organismo pagatore, per ciascun anno  di  domanda  di
aiuto SIGC, possono essere modificate o ritirate in tutto o in  parte
entro quindici giorni, dalla data di erogazione del  pagamento  degli
anticipi ed entro il 15 novembre per il pagamento dei saldi.