Art. 16 Esito conclusivo di non conformita' in AMS 1. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 2022/1173, gli Organismi pagatori informano il beneficiario in relazione a: a) superfici per le quali non risultano rispettate le condizioni di ammissibilita' pertinenti; b) eventuale presenza di superfici non ammissibili, di uso dei terreni non ammissibile o cambiamenti della categoria di superficie agricola; c) modalita' per correggere o ritirare la domanda iniziale oppure per fornire prove aggiuntive. 2. Le comunicazioni di risposta del beneficiario, di cui alla lettera c), all'Organismo pagatore, per ciascun anno di domanda di aiuto SIGC, possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte entro quindici giorni, dalla data di erogazione del pagamento degli anticipi ed entro il 15 novembre per il pagamento dei saldi.