Art. 17 
 
            Correzione automatica degli esiti conclusivi 
                      di non conformita' in AMS 
 
  1. Ai sensi dell'art.  7,  paragrafo  2  del  regolamento  (UE)  n.
2022/1173, al fine di agevolare il pagamento per la parte di  domanda
risultata regolare,  gli  Organismi  pagatori  possono  apportare  le
correzioni  per  escludere  la  parte   della   domanda   interessata
dall'esito conclusivo di non conformita'. 
  2. Nel caso di cui al comma  1  la  domanda  di  aiuto  si  intende
adeguata automaticamente a quanto positivamente accertato in AMS. 
  3. Gli Organismi pagatori provvedono affinche' il beneficiario  sia
informato dei cambiamenti introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 e abbia
la possibilita'  di  intervenire  in  caso  di  disaccordo  ai  sensi
dell'art. 18 del presente decreto.