Art. 17 Correzione automatica degli esiti conclusivi di non conformita' in AMS 1. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2022/1173, al fine di agevolare il pagamento per la parte di domanda risultata regolare, gli Organismi pagatori possono apportare le correzioni per escludere la parte della domanda interessata dall'esito conclusivo di non conformita'. 2. Nel caso di cui al comma 1 la domanda di aiuto si intende adeguata automaticamente a quanto positivamente accertato in AMS. 3. Gli Organismi pagatori provvedono affinche' il beneficiario sia informato dei cambiamenti introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 e abbia la possibilita' di intervenire in caso di disaccordo ai sensi dell'art. 18 del presente decreto.