Art. 25 
 
           Tipi di controllo per la verifica del rispetto 
                  degli obblighi di condizionalita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12,  paragrafo  1  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115,  i  controlli  di  condizionalita'   si   applicano   agli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b)  del  presente
decreto. 
  2. Il sistema di controllo della condizionalita'  si  articola  nei
seguenti principali elementi che concorrono a garantire  la  verifica
della conformita' sull'insieme dei requisiti e delle norme: 
    a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring  System),
utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali; 
    b) sistema di controllo a campione per  telerilevamento,  per  la
restante parte dei requisiti territoriali per i quali  l'AMS  non  e'
applicabile; 
    c) sistema di controllo in  loco  presso  le  superfici  condotte
dall'azienda soggetta al rispetto dei  requisiti  e  delle  norme  di
condizionalita'; 
    d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali,  per
la verifica dei Criteri di gestione obbligatori relativi ai requisiti
di natura agricola e ambientale; 
    e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per  la  verifica
dei Criteri di gestione obbligatori relativi ai requisiti  di  natura
sanitaria veterinaria e del benessere animale; 
    f) sistema di controllo  tramite  l'applicazione  dei  «Piani  di
monitoraggio», per quanto attiene  gli  obblighi  di  condizionalita'
riferiti  alla  direttiva  96/22/CE -  sostanze  ormonali,  ai  sensi
dell'art. 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116. 
  3.  A   seconda   dei   sistemi   di   controllo   utilizzati   per
l'effettuazione delle verifiche e' possibile avvalersi, oltre che del
sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti: 
    a) utilizzo di  appositi  registri  delle  pratiche  agronomiche,
zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili; 
    b)  utilizzo   di   nuove   tecnologie,   quali   le   fotografie
geolocalizzate,  o  di  altre  prove  pertinenti,  incluse  le  prove
documentali fornite  dal  beneficiario  su  richiesta  dell'Organismo
pagatore, che possano consentire di  trarre  conclusioni  definitive,
considerate soddisfacenti. 
  4. Gli Organismi pagatori  aggregano  nelle  proprie  banche  dati,
previa  verifica  degli  esiti  comunicati   dai   diversi   soggetti
coinvolti,  tutti  i  risultati  dei  controlli  eseguiti,  calcolano
l'entita' delle eventuali  infrazioni  riscontrate  in  relazione  ai
parametri di condizionalita' ed applicano le conseguenti riduzioni ed
esclusioni agli aiuti assoggettati alla condizionalita'.