Art. 25 Tipi di controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalita' 1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2021/2115, i controlli di condizionalita' si applicano agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto. 2. Il sistema di controllo della condizionalita' si articola nei seguenti principali elementi che concorrono a garantire la verifica della conformita' sull'insieme dei requisiti e delle norme: a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali; b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non e' applicabile; c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalita'; d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di gestione obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale; e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di gestione obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale; f) sistema di controllo tramite l'applicazione dei «Piani di monitoraggio», per quanto attiene gli obblighi di condizionalita' riferiti alla direttiva 96/22/CE - sostanze ormonali, ai sensi dell'art. 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116. 3. A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche e' possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti: a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili; b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo pagatore, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti. 4. Gli Organismi pagatori aggregano nelle proprie banche dati, previa verifica degli esiti comunicati dai diversi soggetti coinvolti, tutti i risultati dei controlli eseguiti, calcolano l'entita' delle eventuali infrazioni riscontrate in relazione ai parametri di condizionalita' ed applicano le conseguenti riduzioni ed esclusioni agli aiuti assoggettati alla condizionalita'.