Art. 28 
 
                       Relazione di controllo 
 
  1. Ciascun controllo in  loco  previsto  dal  presente  decreto  e'
oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare  i
particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica: 
    a) gli interventi e le domande oggetto del controllo; 
    b) le persone presenti; 
    c) se la visita era stata annunciata al beneficiario  e,  in  tal
caso, il termine di preavviso; 
    d)  le  risultanze  del  controllo  e,  se  del  caso,  eventuali
osservazioni specifiche; 
    e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere. 
  2. Per la condizionalita', la relazione  si  articola  nelle  parti
seguenti: 
    a) una parte  generale  contenente  in  particolare  le  seguenti
informazioni: 
      1) il beneficiario selezionato per il controllo in  loco  o  un
suo delegato; 
      2) informazioni sulla gestione del preavviso; 
    b) una parte in cui sono  riportate  separatamente  le  verifiche
svolte  in  relazione  a  ciascuno  dei  requisiti  e  delle   norme,
contenente in particolare le seguenti informazioni: 
      1) i requisiti e le norme oggetto del controllo in loco; 
      2) le risultanze; 
      3) i requisiti e le norme in  relazione  ai  quali  sono  state
rilevate inosservanze. 
  3. Ove l'autorita' di controllo competente, per la condizionalita',
non sia l'Organismo pagatore, la relazione di  controllo  e,  se  del
caso,  i  pertinenti  documenti  a  corredo  sono  trasmessi  o  resi
accessibili all'Organismo pagatore, sia nel caso in cui la  relazione
non contenga alcuna risultanza, sia nel caso in  cui  siano  rilevati
elementi di non conformita'. Entro sei mesi dalla data del  controllo
in loco il beneficiario e' informato di ogni inosservanza rilevata. 
  4. Al termine del controllo viene consegnata  al  beneficiario  una
copia della relazione di controllo. 
  5. Qualora siano constatate inadempienze, al fine di assicurare  il
contraddittorio, il beneficiario e' invitato a firmare  la  relazione
e,  eventualmente,   ad   apporvi   le   proprie   osservazioni.   Il
contraddittorio puo' essere assicurato anche attraverso l'utilizzo di
apposite piattaforme  digitali  e,  in  tal  caso,  la  relazione  di
controllo potra' essere un  documento  informatico  sottoscritto  con
firma digitale o firma grafometrica, conformemente a quanto  previsto
dall'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82. La consegna del verbale  costituisce,  ai  sensi  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  formale  notifica  dell'esito  del  controllo
tecnico effettuato in loco.