Art. 28 Relazione di controllo 1. Ciascun controllo in loco previsto dal presente decreto e' oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica: a) gli interventi e le domande oggetto del controllo; b) le persone presenti; c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso; d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche; e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere. 2. Per la condizionalita', la relazione si articola nelle parti seguenti: a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni: 1) il beneficiario selezionato per il controllo in loco o un suo delegato; 2) informazioni sulla gestione del preavviso; b) una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno dei requisiti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni: 1) i requisiti e le norme oggetto del controllo in loco; 2) le risultanze; 3) i requisiti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate inosservanze. 3. Ove l'autorita' di controllo competente, per la condizionalita', non sia l'Organismo pagatore, la relazione di controllo e, se del caso, i pertinenti documenti a corredo sono trasmessi o resi accessibili all'Organismo pagatore, sia nel caso in cui la relazione non contenga alcuna risultanza, sia nel caso in cui siano rilevati elementi di non conformita'. Entro sei mesi dalla data del controllo in loco il beneficiario e' informato di ogni inosservanza rilevata. 4. Al termine del controllo viene consegnata al beneficiario una copia della relazione di controllo. 5. Qualora siano constatate inadempienze, al fine di assicurare il contraddittorio, il beneficiario e' invitato a firmare la relazione e, eventualmente, ad apporvi le proprie osservazioni. Il contraddittorio puo' essere assicurato anche attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali e, in tal caso, la relazione di controllo potra' essere un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma grafometrica, conformemente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco.