Art. 29 Riesame annuale del sistema di controllo in loco 1. Gli Organismi pagatori effettuano un riesame del proprio sistema di controllo in loco al termine di ogni campagna di controllo, informando l'AGEA circa i relativi risultati con particolare riferimento alle debolezze e ai punti di forza riscontrati. 2. A norma del regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021, art. 83 paragrafo 4, a partire dal 2024 AGEA, in collaborazione con gli Organismi pagatori, esegue un riesame annuale dei sistemi di controllo degli obblighi di condizionalita' messi in atto nell'anno precedente. 3. Il riesame di cui al comma 2, ha come base i risultati dei controlli eseguiti, le eventuali criticita' riscontrate e l'incidenza delle non conformita' rilevate. A conclusione di tale attivita', AGEA, sentiti gli Organismi pagatori, predispone un documento riepilogativo contenente gli elementi raccolti, le valutazioni effettuate e, qualora ne emerga l'esigenza, le proposte di miglioramento del sistema di controllo della condizionalita'. Nei casi in cui i risultati dei controlli evidenzino un tasso di non conformita' superiore ad una soglia fissata, l'Organismo pagatore interessato procede ad una intensificazione del controllo, limitando, se del caso la portata di tali controlli in loco supplementari ai requisiti che sono piu' spesso disattesi.