Art. 29 
 
          Riesame annuale del sistema di controllo in loco 
 
  1. Gli Organismi pagatori effettuano un riesame del proprio sistema
di controllo in loco  al  termine  di  ogni  campagna  di  controllo,
informando  l'AGEA  circa  i  relativi  risultati   con   particolare
riferimento alle debolezze e ai punti di forza riscontrati. 
  2. A norma del regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2  dicembre  2021,
art. 83 paragrafo 4, a partire dal 2024 AGEA, in  collaborazione  con
gli Organismi pagatori, esegue un  riesame  annuale  dei  sistemi  di
controllo degli obblighi di condizionalita' messi in  atto  nell'anno
precedente. 
  3. Il riesame di cui al comma 2,  ha  come  base  i  risultati  dei
controlli eseguiti, le eventuali criticita' riscontrate e l'incidenza
delle non conformita' rilevate.  A  conclusione  di  tale  attivita',
AGEA,  sentiti  gli  Organismi  pagatori,  predispone  un   documento
riepilogativo  contenente  gli  elementi  raccolti,  le   valutazioni
effettuate  e,  qualora  ne  emerga  l'esigenza,   le   proposte   di
miglioramento del sistema di  controllo  della  condizionalita'.  Nei
casi in cui i risultati dei controlli  evidenzino  un  tasso  di  non
conformita' superiore ad una  soglia  fissata,  l'Organismo  pagatore
interessato procede ad una intensificazione del controllo, limitando,
se del caso la portata di tali controlli  in  loco  supplementari  ai
requisiti che sono piu' spesso disattesi.